Art. 18 Attivita' di ispezione 1. Le ispezioni possono essere svolte mediante: a) riscontro delle evidenze eventualmente acquisite in sede di verifica, qualora le stesse presentino elementi meritevoli di approfondimento; b) analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformita' di elementi di fatto e di diritto ritenuti necessari. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il personale incaricato puo' richiedere o eventualmente acquisire direttamente tutte le evidenze ritenute utili ai fini dell'accertamento. 3. Le ispezioni possono essere effettuate presso le sedi utilizzate dai soggetti inclusi nel perimetro nei casi di cui all'articolo 16, comma 1. Il procedimento di cui al comma 1 e' avviato secondo le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. L'informativa riporta: a) le date e i siti in cui sara' effettuata l'ispezione; b) le persone da intervistare o i loro ruoli e responsabilita'; c) le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici da sottoporre a ispezione; d) i nominativi del personale incaricato; e) eventuali altre informazioni utili ai fini dell'ispezione. 4. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto ricevente puo' proporre date alternative a quelle previste per l'ispezione, individuando un termine non superiore a dieci giorni per il differimento dell'ispezione. Qualora il soggetto proponga date alternative, l'autorita' competente puo': a) accettare la proposta di modifica delle date, inviando una comunicazione almeno sette giorni prima della prima data prevista per l'ispezione; b) proporre ulteriori date e comunicarle al soggetto con le modalita' di cui alla precedente lettera a); tali nuove date non possono essere soggette a richieste di modifica da parte del soggetto e si intendono confermate. 5. In mancanza della proposta di cui alla lettera a) del comma 4, le date delle ispezioni si intendono confermate. 6. Almeno cinque giorni prima dell'ispezione prevista, il soggetto sottoposto alla stessa comunica il nominativo dell'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4. 7. Durante il corso dell'ispezione, i soggetti inclusi nel perimetro mettono a disposizione tutte le risorse umane richieste e necessarie per agevolare le relative attivita', garantendo altresi' l'accesso ai locali, ai dispositivi e alle informazioni rilevanti ai fini dell'ispezione, anche se non esplicitamente e preventivamente indicati nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3. 8. Qualora durante il corso dell'ispezione emergano evidenze meritevoli di approfondimento, le stesse possono essere esaminate in una fase successiva. 9. Dell'attivita' svolta nel corso dell'ispezione e' redatto apposito processo verbale da parte del personale incaricato che lo sottoscrive unitamente all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4. Qualora quest'ultimo si rifiuti di sottoscrivere il verbale, il personale incaricato ne da' evidenza nel verbale. Una copia del verbale e' comunque rilasciata all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4, e una copia e' trasmessa al responsabile del procedimento. 10. Qualora nel corso dell'ispezione vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne da' conto nel verbale e l'autorita' competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.