Art. 19 Esiti delle attivita' di verifica e di ispezione 1. L'autorita' competente, raccolti gli esiti delle attivita' di cui all'articolo 16, adotta il provvedimento di conclusione del procedimento, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge e dandone comunicazione all'interessato. Nei casi previsti, l'autorita' competente avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge.