Art. 4 
 
                      Procedimento di verifica 
                            e valutazione 
 
  1. Il CVCN o i  CV,  secondo  le  rispettive  competenze  stabilite
nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, svolgono il procedimento
di verifica e valutazione dell'analisi  documentale  contenuta  nella
comunicazione di cui all'articolo 3. 
  2. Il procedimento si articola in: 
    a) verifiche preliminari di cui all'articolo 5; 
    b)  fase  di  preparazione  all'esecuzione  dei  test,   di   cui
all'articolo 6; 
    c)  esecuzione  dei  test  di  hardware  e  di  software  di  cui
all'articolo 7. 
  3. All'esito delle verifiche e dei test di cui al comma 2, il  CVCN
o i CV, con apposito provvedimento, definiscono eventuali  condizioni
e test di hardware e di software da inserire nelle clausole del bando
di gara o del contratto, di cui  all'articolo  5,  nonche'  eventuali
prescrizioni di utilizzo al soggetto incluso nel  perimetro,  di  cui
all'articolo 8. 
  4. Le attivita' di cui alla lettera a)  del  comma  2  sono  svolte
entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di  cui
all'articolo 3, prorogabile una sola volta  di  quindici  giorni  nei
casi di particolare complessita', nell'ipotesi in  cui  l'oggetto  di
valutazione: 
    a) sia costituito da beni, sistemi e servizi ICT integrati tra di
loro; 
    b) sia basato su tecnologie di recente sviluppo per le quali  non
si dispone di metodologie di test consolidate; 
    c)  interagisce  con  componenti  che  erogano   altre   funzioni
essenziali o servizi essenziali. 
  5. Le attivita' di cui alla lettera c) del comma  2  si  concludono
entro sessanta giorni a partire dalla data in cui il soggetto incluso
nel perimetro  comunica  che  l'oggetto  della  valutazione  e'  reso
fisicamente disponibile per i  test  al  CVCN  o  ai  CV  secondo  le
condizioni individuate ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6. 
  6. Decorsi i termini di cui al comma 4 senza che il CVCN o i CV  si
siano  pronunciati,  i  soggetti  inclusi   nel   perimetro   possono
proseguire nella procedura di affidamento. Decorsi i termini  di  cui
al comma 5, senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i soggetti
inclusi nel perimetro possono proseguire l'esecuzione del contratto. 
  7. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
lettera c), il  CVCN  puo'  avvalersi  di  LAP  e  si  coordina,  ove
previsto, con i centri di valutazione del  Ministero  dell'Interno  e
del Ministero della  Difesa,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  7,
lettera b), del decreto-legge. 
  8. Il  CVCN  condivide  con  i  CV  e  i  LAP  le  metodologie  per
l'effettuazione dei test ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 1,  comma
7, lettera b), del decreto-legge. Il CVCN, i CV e i  LAP  assicurano,
anche con strumenti adeguati, la riservatezza di tali metodologie. 
  9. Gli  atti  del  procedimento  di  verifica  e  valutazione  sono
adottati  nel  rispetto  dell'esigenza  di  tutela  della   sicurezza
nazionale per le finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1  del  citato
          decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  105,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   133
          «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica»: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
          di sicurezza delle reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici delle amministrazioni pubbliche,  degli
          enti e degli operatori pubblici e privati aventi  una  sede
          nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
          funzione essenziale dello Stato, ovvero la  prestazione  di
          un servizio essenziale per  il  mantenimento  di  attivita'
          civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
          dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
          parziali, ovvero  utilizzo  improprio,  possa  derivare  un
          pregiudizio per la sicurezza  nazionale,  e'  istituito  il
          perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
                (Omissis).».