Art. 6 
 
                Preparazione all'esecuzione dei test 
 
  1. A seguito della comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 5,
il CVCN e i CV verificano,  attraverso  una  piattaforma  informatica
operante presso il Ministero dello sviluppo economico,  se  l'oggetto
di fornitura e' stato gia' sottoposto a precedenti valutazioni  o  se
sono in corso valutazioni, secondo le modalita' dell'articolo 7.  Nel
caso in cui: 
    a) l'oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o  sia
in corso di valutazione, sono effettuate le verifiche di cui al comma
2, finalizzate a evitare la duplicazione di test  eventualmente  gia'
eseguiti; 
    b) l'oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni  e
non sia in corso di valutazione, si procede come descritto  al  comma
3. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  lettera  a),  ferme  restando  le
condizioni di cui all'articolo 5,  sull'oggetto  di  valutazione  non
sono effettuati test nei casi in cui: 
    a) su tutte le funzioni di sicurezza necessarie per soddisfare  i
requisiti di sicurezza di interesse  nella  nuova  valutazione  siano
stati eseguiti o siano in corso di esecuzione sia i test di  corretta
implementazione di cui all'articolo 5, comma 3,  lettera  a),  sia  i
test di intrusione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b); 
    b) i test di intrusione siano stati eseguiti o siano in corso  di
esecuzione con riferimento a livelli di  severita'  non  inferiori  a
quelli selezionati per la valutazione in corso. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a),  diversi  dal  comma  2,
ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, il CVCN o  i  CV,
se  necessario  in  collaborazione  con  il  soggetto   incluso   nel
perimetro,  identificano  i  test  da  eseguire   escludendo   quelli
precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 3: 
    a) il CVCN puo' affidare l'esecuzione dei test ad un  laboratorio
accreditato, informandone il soggetto  incluso  nel  perimetro  e  il
fornitore; 
    b) il CVCN  e  i  CV  invitano  il  fornitore  a  predisporre  le
attivita' preliminari all'esecuzione dei test di cui all'articolo 5 e
definiscono la sede in cui svolgere tali attivita'. 
  5. Nei casi di cui al comma 2, il CVCN o i CV,  ferma  restando  la
possibilita'  di  prevedere  le  prescrizioni  di  utilizzo  di   cui
all'articolo 8, comunicano al soggetto incluso nel perimetro,  e  per
conoscenza al fornitore, la conclusione del procedimento. 
  6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di cui al  comma
1 si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.