(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  13
                          marzo 2021, n. 31 
 
    All'articolo 1: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «decreto  del  Ministro  della
giustizia 14 settembre 2020,» sono inserite le seguenti:  «pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 del  15  settembre
2020,». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Il presidente di ciascuna Corte  d'appello  estrae  a
sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di  svolgimento
per le due prove orali»; 
      al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal momento  della»
sono inserite le seguenti: «fine della» e le  parole:  «del  quesito:
trenta  minuti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «del   quesito,
suddivisa in trenta minuti»; 
      al comma 7, lettera a), primo periodo, le parole da:  «tre  tra
le seguenti» fino a: «diritto ecclesiastico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre fra  le  seguenti:  diritto  civile,  diritto  penale,
diritto costituzionale, diritto amministrativo,  diritto  tributario,
diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea,
diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, dopo le parole: «regio  decreto-legge  27  novembre
1933,  n.  1578»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,» e le parole:  «ed
il residuo  membro,  effettivo  e  supplente,  e'  individuato»  sono
sostituite dalle seguenti: «e uno  effettivo  e  uno  supplente  sono
individuati»; 
      al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «materie  scelte  dal
candidato per la seconda prova orale» sono sostituite dalle seguenti:
«materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale». 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, le  parole:  «del  segretario  della  seduta»  sono
sostituite dalle seguenti: «del segretario della sottocommissione»; 
      al comma 7, primo periodo, le parole: «al virus COVID-19»  sono
sostituite dalle seguenti: «al COVID-19», le  parole:  «quarantena  o
isolamento  fiduciario,»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di
quarantena o di isolamento fiduciario,» e dopo le parole: «isolamento
fiduciario,» sono inserite le seguenti: «oppure in caso di comprovati
motivi di salute che impediscono al candidato di  svolgere  la  prova
d'esame,». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, le parole: «della materia prescelta dal  candidato»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  materie   prescelte   dal
candidato». 
    All'articolo 6: 
      al  comma  1,   dopo   le   parole:   «decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre
1999,»  sono  inserite  le  seguenti:  «pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999,».