Art. 22 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di
  plastica sull'ambiente 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  giugno
2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) garantire una riduzione  duratura  del  consumo  dei  prodotti
monouso elencati nella parte  A  dell'allegato  alla  direttiva  (UE)
2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare  con
modelli  imprenditoriali,   prodotti   e   materiali   innovativi   e
sostenibili,  conformemente  all'articolo  1  della  direttiva   (UE)
2019/904 e nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma
653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili  e  riutilizzabili,
alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda
i  materiali  destinati  a  entrare   in   contatto   con   alimenti,
conformemente a quanto  previsto  dall'articolo  11,  secondo  comma,
della  direttiva  (UE)  2019/904,  anche  attraverso   la   messa   a
disposizione del consumatore  finale,  presso  i  punti  vendita,  di
prodotti   riutilizzabili,   opportunamente   definiti   nelle   loro
caratteristiche tecniche in modo da garantire  effettivi,  molteplici
utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di  igiene
e sicurezza degli alimenti; 
    c) ove non sia possibile l'uso di alternative  riutilizzabili  ai
prodotti di plastica monouso destinati ad  entrare  in  contatto  con
alimenti elencati nella parte B  dell'allegato  alla  direttiva  (UE)
2019/904,  prevedere  la  graduale  restrizione  all'immissione   nel
mercato dei medesimi nel  rispetto  dei  termini  temporali  previsti
dalla suddetta direttiva (UE)  2019/904,  consentendone  l'immissione
nel  mercato  qualora  realizzati  in   plastica   biodegradabile   e
compostabile certificata conforme allo standard europeo  della  norma
UNI  EN  13432  e  con  percentuali  crescenti   di   materia   prima
rinnovabile; 
    d) ai sensi  dell'articolo  10  della  direttiva  (UE)  2019/904,
adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e  a
incentivarli ad assumere un comportamento  responsabile  al  fine  di
ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati
dalla direttiva, nonche' adeguate misure  finalizzate  a  ridurre  la
dispersione dei rifiuti derivanti dal  rilascio  di  palloncini,  con
esclusione di quelli per uso industriale o altri usi  e  applicazioni
professionali non distribuiti ai consumatori; 
    e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti  monouso  cui
si   applica   l'articolo   4   della   direttiva   (UE)    2019/904,
compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12,  secondo
comma, della direttiva stessa; 
    f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE)
2019/904, una disciplina  sanzionatoria  effettiva,  proporzionata  e
dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle  altre  disposizioni
di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i  proventi  delle
sanzioni  agli  enti  di  appartenenza  dei  soggetti  che  procedono
all'accertamento e alla contestazione delle violazioni  e  destinando
detti  proventi,  all'interno  del  bilancio   di   tali   enti,   al
potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle
violazioni di cui alla presente lettera; 
    g) abrogare  l'articolo  226-quater  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento  della  direttiva
(UE) 2019/904. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.  Qualora  la
dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del
2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo  adottato  ai
sensi  del  comma  1  del   presente   articolo   e'   emanato   solo
successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che stanziano le  occorrenti  risorse  finanziarie  a  copertura  dei
relativi maggiori oneri, in conformita'  all'articolo  17,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Note all'art. 22: 
              - La direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   sulla   riduzione   dell'incidenza    di
          determinati  prodotti  di  plastica  sull'ambiente   (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
          giugno 2019, n. L 155. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo del comma 653 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 2019, n. 304, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 1. - 653.  In  coerenza  con  gli  obiettivi  che
          saranno  compiutamente  delineati  nell'ambito  del   Piano
          nazionale sulla plastica sostenibile, alle  imprese  attive
          nel  settore  delle  materie  plastiche,   produttrici   di
          manufatti con singolo impiego destinati ad  avere  funzione
          di contenimento, protezione, manipolazione  o  consegna  di
          merci o di prodotti alimentari, e' riconosciuto un  credito
          d'imposta  nella  misura  del  10  per  cento  delle  spese
          sostenute, dal 1° gennaio 2020 al  31  dicembre  2020,  per
          l'adeguamento tecnologico finalizzato  alla  produzione  di
          manufatti  compostabili  secondo  lo  standard  EN   13432:
          2002.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  226-quater   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96, cosi' recita: 
              «Art. 226-quater (Plastiche monouso). - 1. Ai  fini  di
          prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di  plastica
          monouso e di  quella  dei  materiali  di  origine  fossile,
          nonche' di prevenire l'abbandono  e  di  favorire  la  loro
          raccolta  differenziata  e  il  relativo   riciclaggio   di
          materia, nonche' di facilitare e promuovere  l'utilizzo  di
          beni  di  consumo  ecocompatibili  coerentemente  con   gli
          obiettivi indicati nella  comunicazione  della  Commissione
          europea "Strategia europea per  la  plastica  nell'economia
          circolare", COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su  base
          volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio  2019  fino
          al 31 dicembre 2023: 
                a) adottano modelli di raccolta  differenziata  e  di
          riciclo di stoviglie  in  plastica  da  fonte  fossile  con
          percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime
          seconde nel ciclo produttivo; 
                b) producono,  impiegano  e  avviano  a  compostaggio
          stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale; 
                c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023  biopolimeri,
          con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento
          nazionale, in modo massivo e in alternativa alle  plastiche
          di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso. 
              2. Per le finalita' e gli obiettivi di cui al comma 1 i
          produttori promuovono: 
                a) la raccolta  delle  informazioni  necessarie  alla
          messa  a  punto  di  materie  prime,  processi  e  prodotti
          ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di
          Life Cycle Assessment certificabili; 
                b) l'elaborazione di standard qualitativi per la: 
                  1) determinazione delle caratteristiche qualitative
          delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di
          produzione; 
                  2)  determinazione  delle  prestazioni  minime  del
          prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto,
          lo stoccaggio e l'utilizzo; 
                c)  lo  sviluppo  di  tecnologie  innovative  per  il
          riciclo dei prodotti in plastica monouso; 
                d) l'informazione sui  sistemi  di  restituzione  dei
          prodotti  in  plastica   monouso   usati   da   parte   del
          consumatore. 
              3. Le informazioni di cui alla lettera d) del  comma  2
          riguardano in particolare: 
                a) i  sistemi  di  restituzione,  di  raccolta  e  di
          recupero disponibili; 
                b) il ruolo degli  utenti  di  prodotti  di  plastica
          monouso e dei consumatori nel processo di  riutilizzazione,
          di recupero e  di  riciclaggio  dei  prodotti  di  plastica
          monouso e dei rifiuti di imballaggio; 
                c) il significato dei marchi apposti sui prodotti  di
          plastica monouso. 
              4. Al fine di realizzare attivita' di studio e verifica
          tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti  di
          ricerca, e' istituito un apposito Fondo presso il Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con
          una dotazione di euro 100.000 a decorrere  dall'anno  2019.
          Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono individuate le specifiche  modalita'  di
          utilizzazione del Fondo.». 
              - Per il testo dell'articolo 41-bis della citata  legge
          24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle  note  all'articolo
          1. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note all'articolo 1.