Art. 8 Centri termali e parchi tematici e di divertimento 1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita' dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attivita' dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative e terapeutiche. 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.