Art. 9 
 
                    Certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
    a) certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione
dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test
molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus
SARS-CoV-2; 
    b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2; 
    c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido
nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica
mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico
(RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed
effettuato da operatori sanitari; 
    d) test antigenico rapido:  test  basato  sull'individuazione  di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori
sanitari; 
    e) Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo. 
  2. Le certificazioni verdi COVID-19  sono  rilasciate  al  fine  di
attestare una delle seguenti condizioni: 
    a)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del
prescritto ciclo; 
    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del
Ministero della salute; 
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2. 
  3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera  a),
ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento  del  ciclo
vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero  dall'esercente
la   professione   sanitaria   che   effettua   la   vaccinazione   e
contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e  reca
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di
dosi previste per  l'interessato.  Contestualmente  al  rilascio,  la
predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la
professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi  informativi
regionali, provvede a rendere disponibile  detta  certificazione  nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. 
  4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera  b),
ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta  guarigione  di
cui  al  comma  2,  lettera  b),  ed  e'  rilasciata,  su   richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalla  struttura
presso la quale e' avvenuto  il  ricovero  del  paziente  affetto  da
COVID-19, ovvero, per  i  pazienti  non  ricoverati,  dai  medici  di
medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta,  ed  e'  resa
disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La
certificazione di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'
qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale,  l'interessato  venga
identificato  come  caso  accertato  positivo   al   SARS-CoV-2.   Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto sono valide  per  sei  mesi  a
decorrere dalla data indicata  nella  certificazione,  salvo  che  il
soggetto venga nuovamente identificato come caso  accertato  positivo
al SARS-CoV-2. 
  5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera  c),
ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del  test  ed  e'
prodotta,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo  o
digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui
al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o
pediatri di libera scelta. 
  6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2
riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato  1  e  possono
essere rese disponibili all'interessato anche con le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  agosto  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013. 
  7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma
in cui ha sede la struttura stessa. 
  8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformita'  al
diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell'Unione   europea   sono
riconosciute, come equivalenti a  quelle  disciplinate  dal  presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le  certificazioni
rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea  e  validate  da  uno  Stato  membro
dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate
dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se
conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della
salute. 
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili  in
ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti
delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio,
la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare
la libera circolazione all'interno  dell'Unione  Europea  durante  la
pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma
nazionale - DGC. 
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di  concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare
l'interoperabilita'  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   e   la
Piattaforma  nazionale  -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono  indicati  i
dati  che  possono  essere  riportati  nelle   certificazioni   verdi
COVID-19, le modalita'  di  aggiornamento  delle  certificazioni,  le
caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  della  Piattaforma
nazionale  -DCG,  la  struttura  dell'identificativo  univoco   delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l'autenticita', la  validita'  e  l'integrita'
delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo  delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  ai  fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la
protezione dei dati personali contenuti nelle  certificazioni.  Nelle
more dell'adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell'allegato 1. 
  11. Dal presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  e  le  amministrazioni  interessate
provvedono  alla  relativa  attuazione  nei  limiti   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente.