(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                        1° MARZO 2021, N. 22 
 
    All'articolo 2: 
      al comma 2: 
        alla lettera a), numero 1), le parole: «emergenza energetica»
sono sostituite dalle seguenti: «emergenza energetica;»; 
        alla lettera d), numero 2), capoverso 2: 
          all'alinea,  le  parole:  «e  alla   valorizzazione»   sono
soppresse; 
        alla lettera  a),  le  parole:  «agricole,  alimentari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «agricole  alimentari»  e  le   parole:
«Convenzione di Washington (CITES)» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle  specie
animali e vegetali in via di estinzione, ratificata  ai  sensi  della
legge 19 dicembre 1975, n. 874,»; 
        alla lettera b), le parole: «autorizzazione  di  impianti  di
produzione di energia da  fonti  rinnovabili  di  competenza  statale
anche   ubicati   in   mare»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«autorizzazione di impianti di produzione di  energia  di  competenza
statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche  se  ubicati  in
mare», la parola: «comunitari» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «con
l'Unione europea», le parole: «ricerca e coltivazione di  idrocarburi
e risorse geotermiche;» sono sostituite dalle  seguenti:  «ricerca  e
coltivazione di idrocarburi, riconversione,  dismissione  e  chiusura
mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate
nella terraferma e in  mare  e  ripristino  in  sicurezza  dei  siti;
risorse  geotermiche;»  e  dopo  le  parole:  «sicurezza  nucleare  e
disciplina dei sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei rifiuti radioattivi;» sono inserite le seguenti: «radioprotezione
e radioattivita' ambientale;»; 
        alla lettera c), le  parole:  «di  contrasto  ai  cambiamenti
climatici» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  il  contrasto  dei
cambiamenti climatici»; 
        alla lettera i), le parole: «ovvero quelli»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e quelli»; 
        alla lettera l), le parole: «dell'ambiente,» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'ambiente;»; 
      al comma 7: 
        alla lettera b), le parole: «di GSE s.p.a. - Gestore  Servizi
Energetici» sono sostituite dalle seguenti: «del Gestore dei  servizi
energetici - GSE Spa»; 
        alla lettera c), le parole:  «in  materia  di  concorrenza  e
regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori  energetici»
sono sostituite dalle seguenti: «in materia di concorrenza, di tutela
dei consumatori utenti, in  collaborazione  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita'
nei settori energetici»; 
      al comma 8, dopo le  parole:  «euro  332.000»  e'  inserita  la
seguente: «annui»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3  agosto  2007,
n. 124, le parole: "e dal Ministro  dello  sviluppo  economico"  sono
sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e
dal Ministro della transizione ecologica"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 4: 
        al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «Al  personale   non
dirigenziale» e' soppressa la virgola; 
        dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Al personale
dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano  ad
applicarsi i contratti  individuali  di  lavoro  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more  dell'entrata
in vigore del regolamento di organizzazione di  cui  all'articolo  10
del presente decreto»; 
        dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
          «4-bis.  Al  fine  di   garantire   la   perequazione   del
trattamento  economico  del  personale  dirigenziale  trasferito  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  le   risorse   destinate   ad
alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e  di  risultato
del personale dirigenziale di seconda fascia in  servizio  presso  il
Ministero della transizione ecologica sono  incrementate  di  483.898
euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale
presso  il  medesimo  Ministero  della  transizione  ecologica   sono
incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui  a
decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
          4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672
euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a  decorrere  dall'anno
2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
          4-quater.   Al   fine   di   adeguare    l'indennita'    di
amministrazione in  godimento  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero della transizione ecologica  a  quella  del  personale  non
dirigenziale trasferito dal Ministero dello  sviluppo  economico,  e'
autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di  227.080  euro
per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
          4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater,  pari
a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
      al comma 6, quarto periodo, le parole: «A decorrere, dalla data
di cui al primo periodo, transitano in capo al» sono sostituite dalle
seguenti: «A  decorrere  dalla  data  di  adozione  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  cui  al  terzo  periodo
transitano al»; 
      al comma 7, terzo periodo, dopo le parole:  «650.000  euro»  e'
inserita la seguente: «annui». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «, e' aggiunto» sono sostituite  dalle
seguenti: «e' inserito»; 
        al capoverso articolo 57-bis: 
          al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ferme restando le competenze del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»; 
          al comma 2, primo periodo, le parole:  «Il  Comitato»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il CITE», dopo le parole:  «e'  composto»
e' soppressa la virgola e  le  parole:  «agricole,  alimentari»  sono
sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le parole:  «,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; 
        alla lettera c),  le  parole:«al  dissesto»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «del  dissesto»  e  le  parole:  «al  consumo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del consumo»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis)   mitigazione   e   adattamento   ai    cambiamenti
climatici»; 
        dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
          «f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale,  ivi
compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile»; 
      al comma 4, il secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il  parere
della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di  venti
giorni  dalla  data  di  trasmissione.  La  proposta  di   Piano   e'
contestualmente trasmessa alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  che   si
pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di  trasmissione.
Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE entro trenta  giorni
dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso  dei  termini
di cui al secondo e al terzo periodo»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del
CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui
delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno,  una
relazione annuale sullo stato di attuazione del  Piano,  dando  conto
delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate»; 
      dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
        «5-bis. La Commissione per  lo  studio  e  l'elaborazione  di
proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei  sussidi
ambientalmente dannosi, di cui al  comma  98  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa  e  i  relativi  compiti
sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del
presente articolo. 
        5-ter. All'articolo 68, comma  2,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 221, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al  Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di
ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del
Catalogo e le proposte per la progressiva  eliminazione  dei  sussidi
ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente
favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano
per la transizione ecologica"»; 
      al comma 6, le parole:  «Il  Comitato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il CITE»; 
      al comma 7, le parole: «rimborsi spese» sono  sostituite  dalle
seguenti: «rimborsi di spese»; 
      il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        «10. Le attivita' di cui al  presente  articolo  sono  svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole: "Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica, su proposta del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio  e  del  mare"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Comitato interministeriale per la  transizione  ecologica,
su proposta del Ministro della transizione ecologica". 
        1-ter.  Il  Comitato  interministeriale  per  la  transizione
ecologica  istituito  ai  sensi  dell'articolo  57-bis  del   decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica
di cui al medesimo articolo 57-bis». 
    All'articolo 6: 
      al comma 2: 
        alla lettera b), le  parole:  «audiovisivo  e  turismo»  sono
sostituite dalle seguenti: «, audiovisivo e turismo»; 
        alla lettera d): 
          al capoverso articolo 54-bis, comma  1,  le  parole:  «sono
attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono  attribuiti»  e  le
parole:  «eccettuate  quelle  attribuite»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «eccettuati quelli attribuiti»; 
          al capoverso articolo 54-ter, comma 1, le parole: «, e cura
altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «; esso cura altresi'»; 
      il comma 4 e' soppresso. 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, le parole: «come modificato» sono sostituite  dalla
seguente: «introdotto»; 
      al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole:  «di  livello  non
generale» e' soppressa la virgola; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, le parole:  «,  di  cui  costituisce  parte
integrante» sono soppresse; 
        al terzo periodo, le parole: «ai sensi di  cui  all'articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo», le  parole:
«come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto»  e  le
parole: «16, inclusa una posizione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«17, incluse due posizioni»; 
      al comma 4: 
        alla lettera b), le parole: «e i  rapporti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e rapporti» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «promozione delle politiche competitive;»; 
        alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni
dagli stessi esercitate  in  materie  di  interesse  per  il  settore
turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto
nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche  di  interesse
per il settore turistico»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, dopo le parole: «al Ministero del  turismo»
e' soppressa la  virgola  e  le  parole:  «con  le  connesse  risorse
strumentali e finanziarie, in servizio  alla  data  del  13  febbraio
2021» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data  del  13
febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie»; 
        al secondo periodo, le parole: «Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; 
        al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «provvede» e  dopo
la parola: «residui» e' inserito il seguente  segno  d'interpunzione:
«,»; 
        al  comma  9,  le  parole:  «transitano  in  capo  al»   sono
sostituite dalle seguenti: «, transitano al»; 
      al comma 11: 
        al primo periodo, le parole: «trenta unita'» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «sessanta  unita',  ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169,»; 
        al secondo periodo, le parole:  «euro  1.667.000  per  l'anno
2021 e di euro 2.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di  euro
2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022»; 
        al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «dall'articolo  11»  e'
inserita la seguente: «del» e dopo le parole: «n. 169» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 12: 
        al primo periodo, le parole: «107  unita'  di  personale  non
dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino  a
13 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «136 unita'  di  personale
non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di  area  seconda,  e
fino a 14 unita'»; 
        al secondo periodo,  la  parola:  «collocate»  e'  sostituita
dalla seguente: «collocato»; 
        al terzo periodo, le parole: «per la promozione del  turismo»
sono sostituite dalle seguenti: «di promozione del turismo»; 
        il  quarto  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Per
l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
4.026.367 per l'anno 2021 e  di  euro  8.052.733  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172  per
l'anno 2021 e per l'importo  di  euro  3.533.459  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, a valere sulle facolta' assunzionali  trasferite  dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e, per
l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e  per  l'importo  di  euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022,  ai  sensi  dell'articolo
11»; 
      al comma 13, le parole: «Ministero  per  il  turismo»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo»; 
      al comma 14: 
        al terzo periodo, la parola: «assunzioni» e' sostituita dalla
seguente: «assunzionali»; 
        al  quarto  periodo,  le  parole:  «dal   coesistente»   sono
sostituite dalle seguenti: «dall'esistente»; 
        al quinto periodo, le parole: «Al tal fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «A tal fine»; 
      al comma 15, dopo le parole: «euro 2.000.000»  e'  inserita  la
seguente: «annui»; 
      al comma 16, le parole: «di euro 290.000» sono sostituite dalle
seguenti: «di euro 600.000» e  dopo  le  parole:  «euro  456.100»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
      al comma 17, le parole: «dall'entrata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla data di entrata». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, capoverso b-bis), le  parole:  «ultra  larga»  sono
sostituite dalla seguente: «ultralarga»; 
      al comma 5, primo periodo, le parole: «tecnico  amministrativa»
sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e la parola:
«delibere» e' sostituita dalla seguente: «deliberazioni»; 
      al comma 7: 
        al primo periodo, le parole:  «tecnico  amministrativa»  sono
sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa»; 
        al terzo periodo, le parole:  «tecnico  amministrativa»  sono
sostituite dalla  seguente:  «tecnico-amministrativa»  e  le  parole:
«rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»; 
        al comma 8, le parole: «e  la  transizione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e di transizione»; 
      al comma 9: 
        al primo periodo, le parole: «in posizione di  fuori  ruolo,»
sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di» e  le
parole: «, e tecnico» sono sostituite dalla seguente: «, tecnico»; 
        al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «euro  3.200.000»  e'
inserita la seguente: «annui»; 
      dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Al fine di garantire al Ministro  per  l'innovazione
tecnologica e  la  transizione  digitale  l'adeguato  supporto  delle
professionalita' necessarie all'esercizio delle funzioni  di  cui  al
presente  articolo  nonche'  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
coordinamento e  di  monitoraggio  dell'attuazione  dei  progetti  in
materia di transizione  digitale  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo  76  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma  1,  le  parole:  "Al  fine  di  dare  concreta
attuazione alle misure adottate per il contrasto  e  il  contenimento
del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento" sono
sostituite dalle seguenti: "Al fine di provvedere" e le parole: "fino
al 31 dicembre 2021" sono soppresse; 
          b) alla rubrica, le parole: "per l'attuazione delle  misure
di contrasto all'emergenza COVID-19" sono soppresse». 
    All'articolo 9: 
      al  comma  1,  capoverso,  le  parole:  «Il  Presidente»   sono
sostituite dalle seguenti: «3. Il Presidente»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «punto  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 2)» e le parole:  «e'  soppresso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' abrogato». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono  adottati»  e'
soppressa la virgola; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis.  Fino  al  30   giugno   2021   il   regolamento   di
organizzazione  degli  uffici  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali, compresi  quelli  di  diretta  collaborazione,  e'
adottato con la medesima procedura di cui al comma 1». 
    All'articolo 11 : 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «commi 4 e 5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 5» e le parole: «a 9.218.199 euro per l'anno 2021  e
15.931.382» sono sostituite dalle seguenti: «a  10.142.174  euro  per
l'anno 2021 e a 17.397.772»; 
        alla lettera a), le parole: «a 3.646.449 euro per l'anno 2021
e 5.100.897» sono sostituite dalle seguenti: «a  4.570.424  euro  per
l'anno 2021 e a 6.567.287» e le parole: «quanto a 2.696.500 euro  per
l'anno 2021 e 3.367.000» sono sostituite dalle  seguenti:  «quanto  a
3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390»; 
        alla lettera b), le parole:  «dell'autorizzazione  di  spesa»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»; 
      al comma 2, le parole: «degli articoli di cui al comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di quelle di cui agli articoli  2,  comma
8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6,  comma  5,
7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11»; 
      al  comma  3  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«derivanti dall'attuazione del presente decreto». 
    L'allegato e' sostituito dal seguente: 
 
                                                            «Allegato 
                                                (Art. 7, commi 3 e 5) 
 
    Tabella A 
    Contingente numerico del personale  assegnato  al  Ministero  del
turismo 
 
=====================================================================
|      Contingente      |Attualmente in servizio|Dotazione organica |
+=======================+=======================+===================+
|Dirigente di I fascia  |           1           |         4         |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|Dirigente di II fascia |          3*           |       17**        |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A3 F6                  |                       |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A3 F5                  |           3           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A3 F4                  |           1           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A3 F3                  |           1           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A3 F2                  |           1           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A3 F1                  |           4           |      133***       |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A2 F6                  |           4           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A2 F5                  |           1           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A2 F4                  |           6           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A2 F3                  |                       |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A2 F2                  |           1           |                   |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|A2 F1                  |           1           |       26***       |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|Totale complessivo     |          27           |        180        |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
 
    * Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    ** Di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione. 
    *** Il  contingente  di  pianta  organica  viene  indicato  nella
qualifica di ingresso nell'area funzionale  anche  se  occorre  tener
conto che le unita' in servizio  sono  gia'  inserite  nelle  diverse
fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da  reclutare  in
comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche.».