Art. 13 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, l'intenzione di denunciare l'Accordo, almeno sei (6) mesi prima della data proposta per la cessazione. 2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo, in conformita' alle procedure indicate nel precedente comma. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore al completamento della necessaria procedura interna e costituiscono parte integrante del presente Accordo. 3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di produrre effetti, per quanto riguarda esclusivamente la cooperazione di polizia, l'«Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita' organizzata», firmato a Roma il 6 ottobre 1992. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico