Art. 6 Rifiuto dell'assistenza 1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere rifiutata se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali. 2. L'assistenza puo' anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorita' competente richiesta. 3. L'Autorita' competente richiesta puo', prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessarie. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorita' competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle. 4. L'Autorita' competente richiesta comunica per iscritto all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.