(Protocollo-art. 21)
                             Articolo 21 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo  16)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 16 - Designazione delle autorita' di controllo". 
  2 Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo
16) e' sostituito dal seguente: 
  "1 Le Parti convengono di cooperare e  di  rendersi  reciprocamente
assistenza al fine di attuare la presente Convenzione." 
  3 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo
16) e' sostituito dal seguente: 
  "2 A tal fine: 
  a ciascuna Parte designa una o piu' autorita' di controllo ai sensi
dell'articolo 15 della presente Convenzione, il nome e l'indirizzo di
ciascuna delle quali deve essere comunicato  al  Segretario  Generale
del Consiglio d'Europa; 
  b ciascuna delle Parti che ha designato piu' di  una  autorita'  di
controllo specifica la competenza di  ciascuna  autorita'  nella  sua
comunicazione di cui alla precedente lettera." 
  4 Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo
16) e' soppresso.