Articolo 21 1 Il Titolo dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' sostituito dal seguente: "Articolo 16 - Designazione delle autorita' di controllo". 2 Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' sostituito dal seguente: "1 Le Parti convengono di cooperare e di rendersi reciprocamente assistenza al fine di attuare la presente Convenzione." 3 Il paragrafo 2 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' sostituito dal seguente: "2 A tal fine: a ciascuna Parte designa una o piu' autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione, il nome e l'indirizzo di ciascuna delle quali deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; b ciascuna delle Parti che ha designato piu' di una autorita' di controllo specifica la competenza di ciascuna autorita' nella sua comunicazione di cui alla precedente lettera." 4 Il paragrafo 3 dell'articolo 13 della Convenzione (nuovo articolo 16) e' soppresso.