Articolo 24 1 Il Titolo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) e' sostituito dal seguente: "Articolo 19 - Misure di salvaguardia". 2 Il testo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo 19) e' sostituito dal seguente: "1 Un'autorita' di controllo che ha ricevuto informazioni da un'altra autorita' di controllo, che accompagna una richiesta o in risposta alla propria richiesta, non utilizza tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella richiesta. 2 In nessun caso l'autorita' di controllo puo' essere autorizzata a presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo e senza l'espressa approvazione dell'interessato."