(Protocollo-art. 24)
                             Articolo 24 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo articolo  19)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 19 - Misure di salvaguardia". 
  2 Il testo dell'articolo 15 della Convenzione (nuovo  articolo  19)
e' sostituito dal seguente: 
  "1 Un'autorita'  di  controllo  che  ha  ricevuto  informazioni  da
un'altra autorita' di controllo, che accompagna una  richiesta  o  in
risposta alla propria richiesta, non utilizza tali  informazioni  per
fini diversi da quelli specificati nella richiesta. 
  2 In nessun caso l'autorita' di controllo puo' essere autorizzata a
presentare una richiesta per conto di un interessato in modo autonomo
e senza l'espressa approvazione dell'interessato."