(Protocollo-art. 26)
                             Articolo 26 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo  21)
e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 21 - Costi e procedure". 
  2 Il paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo
21) e' sostituito dal seguente: 
  "1 La  cooperazione  e  l'assistenza  reciproca  che  le  Parti  si
prestano a norma dell'articolo 17 e l'assistenza che forniscono  alle
persone interessate ai sensi degli articoli 9 e 18 non danno luogo al
pagamento  di  eventuali  costi  o  commissioni  diversi  da   quelli
sostenuti per esperti e interpreti. Questi  ultimi  costi  o  onorari
sono a carico della parte che presenta la richiesta." 
  3 I  termini  "suo  o  sua"  sostituiscono  "suo"  al  paragrafo  2
dell'articolo 17 della Convenzione (nuovo articolo 21 ).