Articolo 28 1 Il termine "Comitato consultivo" nel paragrafo 1 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) e' sostituito da "Comitato della Convenzione". 2 Il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22) e' sostituito dal seguente: "3 Il Comitato della Convenzione puo', con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle parti, invitare un osservatore a farsi rappresentare nelle sue riunioni ." 3 Un nuovo paragrafo 4 e' aggiunto dopo il paragrafo 3 dell'articolo 18 della Convenzione (nuovo articolo 22): "4 Ciascuna Parte che non sia membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attivita' del Comitato della Convenzione secondo le modalita' stabilite dal Comitato dei Ministri di concerto con quella Parte."