Articolo 31 1 I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) sono sostituiti dal seguente: "1 Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato della Convenzione. 2 Qualsiasi proposta di modifica deve essere comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti della presente Convenzione, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea e a ogni Stato non membro o organizzazione internazionale che e' stato invitato ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27. 3 Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri sara' comunicato al Comitato della Convenzione, che presentera' al Comitato dei Ministri il suo parere su tale emendamento proposto. 4 Il Comitato dei Ministri esamina la modifica proposta e ogni parere presentato dal Comitato della Convenzione e puo' approvare l'emendamento." 5 Un ulteriore paragrafo 7 e' aggiunto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) come segue: "7 Inoltre, il Comitato dei Ministri puo', dopo aver consultato il Comitato della Convenzione, decidere all'unanimita' che un particolare emendamento entri in vigore allo scadere di un periodo di tre anni dalla data in cui e' stato aperto all'accettazione, a meno che una Parte notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Se tale opposizione e' notificata, l'emendamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Parte della presente Convenzione che ha notificato l'obiezione ha depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ".