(Protocollo-art. 31)
                             Articolo 31 
 
  1 I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 21  della  Convenzione  (nuovo
articolo 25) sono sostituiti dal seguente: 
  "1  Gli  emendamenti  alla  presente  Convenzione  possono   essere
proposti da una  Parte,  dal  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio
d'Europa o dal Comitato della Convenzione. 
  2  Qualsiasi  proposta  di  modifica  deve  essere  comunicata  dal
Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti della  presente
Convenzione,  agli  altri  Stati  membri  del   Consiglio   d'Europa,
all'Unione europea  e  a  ogni  Stato  non  membro  o  organizzazione
internazionale  che  e'  stato  invitato  ad  aderire  alla  presente
Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 27. 
  3 Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte  o  dal  Comitato
dei Ministri sara' comunicato  al  Comitato  della  Convenzione,  che
presentera'  al  Comitato  dei  Ministri  il  suo  parere   su   tale
emendamento proposto. 
  4 Il Comitato dei Ministri esamina  la  modifica  proposta  e  ogni
parere presentato dal Comitato della  Convenzione  e  puo'  approvare
l'emendamento." 
  5 Un  ulteriore  paragrafo  7  e'  aggiunto  dopo  il  paragrafo  6
dell'articolo 21 della Convenzione (nuovo articolo 25) come segue: 
  "7 Inoltre, il Comitato dei Ministri puo', dopo aver consultato  il
Comitato  della   Convenzione,   decidere   all'unanimita'   che   un
particolare emendamento entri in vigore allo scadere di un periodo di
tre anni dalla data in cui e' stato aperto all'accettazione,  a  meno
che una Parte notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
un'obiezione alla sua entrata  in  vigore.  Se  tale  opposizione  e'
notificata, l'emendamento entra in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo alla data in cui la Parte della presente  Convenzione  che
ha  notificato  l'obiezione  ha  depositato  il  suo   strumento   di
accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ".