(Protocollo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  1 Il Titolo dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Articolo 5 - Legittimita' dell'elaborazione dei  dati  e  qualita'
dei dati". 
  2 Il testo dell'articolo 5  della  Convenzione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1 Il trattamento dei dati deve  essere  proporzionato  allo  scopo
legittimo  perseguito  e  deve  riflettere  in  tutte  le  fasi   del
trattamento  un  giusto  equilibrio  tra  tutti  gli   interessi   in
questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e  le  liberta'
in gioco. 
  2 Ciascuna Parte dispone che  il  trattamento  dei  dati  non  puo'
essere effettuato che sulla  base  del  consenso  libero,  specifico,
informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro  fondamento
legittimo previsto a dalla legge. 
  3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere  trattati
in modo lecito. 
  4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere: 
  a elaborati correttamente ed in modo trasparente; 
  b raccolti per scopi  espliciti,  specificati  e  legittimi  e  non
trattati  in  modo  incompatibile   con   tali   scopi;   l'ulteriore
elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a  fini
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e', fatti  salvi
gli opportuni controlli, compatibile con tali finalita'; 
  c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita'  per
le quali sono trattati; 
  d accurati e, se necessario, aggiornati; 
  e conservati in una  forma  che  consenta  l'identificazione  delle
persone interessate per un periodo non superiore a quello  necessario
agli scopi per i quali tali dati sono trattati ".