Articolo 7 1 Il Titolo dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Articolo 5 - Legittimita' dell'elaborazione dei dati e qualita' dei dati". 2 Il testo dell'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "1 Il trattamento dei dati deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito e deve riflettere in tutte le fasi del trattamento un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in questione, siano essi pubblici o privati, e i diritti e le liberta' in gioco. 2 Ciascuna Parte dispone che il trattamento dei dati non puo' essere effettuato che sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato o di un altro fondamento legittimo previsto a dalla legge. 3 I dati personali sottoposti a trattamento devono essere trattati in modo lecito. 4 I dati personali oggetto di trattamento devono essere: a elaborati correttamente ed in modo trasparente; b raccolti per scopi espliciti, specificati e legittimi e non trattati in modo incompatibile con tali scopi; l'ulteriore elaborazione a fini di archiviazione nell'interesse pubblico, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e', fatti salvi gli opportuni controlli, compatibile con tali finalita'; c adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati; d accurati e, se necessario, aggiornati; e conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali tali dati sono trattati ".