Articolo 8 Il testo dell'articolo 6 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "1 L'elaborazione di: - dati genetici; - dati personali relativi a infrazioni, procedimenti e condanne penali e misure di sicurezza; - dati biometrici che identificano in modo univoco una persona; - dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute o la vita sessuale, sono consentiti solo se sono previste garanzie di legge, a complemento di quelle della presente Convenzione. 2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati sensibili puo' presentare per gli interessi, i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione. "