(Protocollo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  Il testo  dell'articolo  6  della  Convenzione  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1 L'elaborazione di: 
  - dati genetici; 
  - dati personali relativi a  infrazioni,  procedimenti  e  condanne
penali e misure di sicurezza; 
  - dati biometrici che identificano in modo univoco una persona; 
  - dati personali che  rivelano  l'origine  razziale  o  etnica,  le
opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la  religione  o  altre
convinzioni, la salute o la vita sessuale, 
  sono  consentiti  solo  se  sono  previste  garanzie  di  legge,  a
complemento di quelle della presente Convenzione. 
  2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati
sensibili puo' presentare per gli interessi, i diritti e le  liberta'
fondamentali  dell'interessato,  in   particolare   un   rischio   di
discriminazione. "