(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 5 MARZO 2021, N. 25 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « e quelle  relative
agli organi elettivi » sono inserite le  seguenti:  « delle  medesime
regioni »; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 2, comma  4-ter,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono  sostituite
dalle seguenti: "i primi nove mesi"». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Semplificazione in  materia  di  designazione  dei
rappresentanti  di  lista  nell'ambito  delle  operazioni  elettorali
dell'anno 2021). - 1. In  considerazione  del  permanere  del  quadro
epidemiologico da COVID-19 e al  fine  di  assicurare  il  necessario
distanziamento sociale, nell'ambito delle  operazioni  elettorali  di
cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei  rappresentanti  della
lista puo' essere presentato  presso  gli  uffici  comunali  mediante
posta elettronica certificata  entro  il  mercoledi'  antecedente  la
votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo  25  del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e dall'articolo  35,  secondo  comma,  del  testo
unico delle leggi per la composizione  e  la  elezione  degli  organi
delle Amministrazioni comunali, di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570». 
    All'articolo 2: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere  del
quadro epidemiologico da  COVID-19  complessivamente  e  diffusamente
grave su tutto il territorio nazionale  e  a  causa  delle  oggettive
difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra  diversi
Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni
sino  a  15.000  abitanti,  in  deroga  a   quanto   previsto   dalle
disposizioni di cui al comma 10  dell'articolo  71  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata  ammessa  e  votata
una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed
il candidato a sindaco collegato, purche'  essa  abbia  riportato  un
numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il
numero dei votanti non sia stato inferiore  al  40  per  cento  degli
elettori iscritti nelle liste  elettorali  del  comune.  Qualora  non
siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla. 
        1-ter.   In   considerazione   del   permanere   del   quadro
epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficolta' di movimento
all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del
sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a  15.000  abitanti,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma  10,  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
la determinazione del numero  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali del comune non si  tiene  conto  degli  elettori  iscritti
all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)  che  non
esercitano il diritto di voto»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni sino a 15.000 abitanti». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in
occasione di competizioni elettorali). - 1. Al fine di consentire  la
pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati
a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.  3,
per le consultazioni elettorali dell'anno 2021,  il  Ministero  della
giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario  giudiziale
della procura della Repubblica presso il tribunale  avente  sede  nel
capoluogo di  ciascun  distretto  di  Corte  di  appello  nei  giorni
prefestivo e festivo immediatamente  precedenti  il  termine  per  la
predetta pubblicazione. 
      2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
      Art. 3-ter  (Disposizioni  in  materia  di  relazione  di  fine
mandato). - 1. Per l'anno 2021, non trova  applicazione  il  comma  6
dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
      Art. 3-quater  (Ulteriori  misure  urgenti  per  assicurare  la
continuita' della gestione  delle  universita'  e  delle  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). -  1.  Per  le
medesime finalita' del presente decreto, in relazione alle  procedure
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle
universita'  e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  508,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  o  da
svolgere durante lo stato di emergenza prorogato  dal  Consiglio  dei
ministri con deliberazione del  13  gennaio  2021,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  15  del  20   gennaio   2021,   tali   enti,
nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare,  in  deroga
alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalita', anche
telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto  delle  misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione  al  contenimento  del
contagio da COVID-19. 
      2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo  debbono
concludersi, in ogni caso, entro il 31  ottobre  2021.  Fino  a  tale
data, nei casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte dei
titolari degli organi monocratici, intervenuta  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla  legge
o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di  prima
fascia delle strutture interessate. 
      3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli  organi  di
cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2,  proseguono
nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche  eventualmente
in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
28 febbraio 2003, n.  132,  nonche'  alle  disposizioni  di  legge  o
statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. 
      4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di  nomina  degli
organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui  al  comma  2
stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie  o
regolamentari  che   prevedono   termini   diversi,   la   decorrenza
immediata». 
    Nel titolo, dopo le parole: «per il differimento di consultazioni
elettorali»  sono  inserite  le   seguenti:   «,   nonche'   per   la
semplificazione dei procedimenti elettorali e per la  continuita'  di
gestione delle universita' e delle istituzioni  dell'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica».