Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1, valutati in  euro  1.603  annui  ad  anni  alterni  a
decorrere dall'anno 2020 e in  euro  840  annui  ad  anni  alterni  a
decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.