Art. 4 
 
                        Clausole finanziarie 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4,
paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1,  si  fara'
fronte con apposito provvedimento legislativo.