Art. 4 Clausole finanziarie 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.