Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  discendenti
dall'attuazione degli  articoli  3,  10  e  21  dell'Accordo  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114  annui  a
decorrere  dall'anno  2020,  e  dalle   rimanenti   spese   derivanti
dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo  Accordo,  pari  a
euro 4.000 annui a decorrere dall'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.