Art. 3 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.