(Accordo-art. 1)
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA E IL GOVERNO  DELLA
  REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE 
 
                              Preambolo 
 
    Desiderando sviluppare una maggiore  cooperazione  internazionale
in materia penale, 
    considerato che  tale  cooperazione  deve  essere  nell'interesse
della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, 
    considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri  privati
della liberta' per aver commesso un reato possano  scontare  la  loro
pena nel proprio ambiente sociale, 
    considerato  che  tale  scopo  puo'  essere   meglio   conseguito
trasferendoli nei propri Paesi, 
 
                    hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Accordo: 
      1. «pena»  indica  qualsiasi  pena  o  misura  privativa  della
liberta' personale pronunciata da un giudice, di  durata  limitata  o
illimitata, a causa di un reato; 
      2. «sentenza» indica la decisione  o  il  provvedimento  di  un
giudice con cui e' inflitta una pena; 
      3. «Stato» indica il Governo della Repubblica del Kosovo  o  il
Governo della Repubblica Italiana; 
      4. «Stato di condanna» indica lo Stato che ha inflitto la  pena
alla persona che puo' essere, o che e' stata, trasferita; 
      5. «Stato di esecuzione» indica lo  Stato  in  cui  la  persona
condannata puo' essere, o e' stata, trasferita allo scopo di scontare
la propria pena.