Art. 10. Consegna della persona condannata 1. Se il trasferimento della persona condannata e' concesso, gli Stati si accordano senza indugio sul tempo, luogo e ogni altro aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento. 2. Lo Stato di esecuzione e' incaricato della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.