(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                  Consegna della persona condannata 
 
    1. Se il trasferimento della persona condannata e' concesso,  gli
Stati si accordano senza  indugio  sul  tempo,  luogo  e  ogni  altro
aspetto relativo all'esecuzione del trasferimento. 
    2. Lo Stato di esecuzione  e'  incaricato  della  custodia  della
persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna.