Art. 11. Persone in fuga dallo Stato di condanna 1. Se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, che e' oggetto di una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato rispetto ad una sentenza definitiva, cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di avere espiato la pena, lo Stato di condanna puo' chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena. 2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanga nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Le richieste dirette ad ottenere delle misure provvisorie contengono le informazioni indicate all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'Accordo. La posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del presente comma. 3. Non e' richiesto il consenso della persona condannata al trasferimento dell'esecuzione della pena.