(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
               Persone in fuga dallo Stato di condanna 
 
    1. Se un cittadino di  uno  dei  due  Stati  contraenti,  che  e'
oggetto di una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato rispetto
ad  una  sentenza  definitiva,  cerca  di  evitare   l'esecuzione   o
l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato  di  condanna  fuggendo
nel territorio del primo Stato prima di avere  espiato  la  pena,  lo
Stato  di  condanna  puo'  chiedere  all'altro  Stato   di   assumere
l'esecuzione della pena. 
    2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato  di  esecuzione
puo', prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della  richiesta,  o
prima  della  decisione  su  tale  richiesta,  arrestare  la  persona
condannata, o adottare ogni altra misura atta ad  assicurare  che  la
persona condannata rimanga  nel  suo  territorio  in  pendenza  della
decisione sulla richiesta. Le richieste  dirette  ad  ottenere  delle
misure provvisorie contengono le informazioni  indicate  all'articolo
7, comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'Accordo. La posizione penale
della persona condannata non deve essere  aggravata  per  effetto  di
eventuali periodi  trascorsi  in  stato  di  custodia  ai  sensi  del
presente comma. 
    3. Non e' richiesto  il  consenso  della  persona  condannata  al
trasferimento dell'esecuzione della pena.