(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                   Persone condannate e sottoposte 
                    a provvedimenti di espulsione 
 
    1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato  di  esecuzione
puo', a norma delle disposizioni del presente articolo, accettare  di
trasferire una persona condannata senza il consenso della  stessa  se
la pena inflittale, o  una  decisione  amministrativa,  comprende  un
provvedimento di espulsione o  qualsiasi  altra  misura  per  effetto
della quale detta persona non sara' piu' autorizzata  a  restare  nel
territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione. 
    2. Lo Stato di esecuzione deve dare il  proprio  consenso  per  i
fini del comma 1 solo dopo avere valutato  il  parere  della  persona
condannata. 
    3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo  Stato  di
condanna deve fornire allo Stato di esecuzione quanto segue: 
      a.  una  dichiarazione  contenente  il  parere  della   persona
condannata riguardo alla proposta di trasferirla, e 
      b. una copia del provvedimento di  espulsione  o  di  qualsiasi
altro provvedimento per effetto del quale la persona  condannata  non
sara' piu' autorizzata  a  restare  nel  territorio  dello  Stato  di
condanna dopo la sua scarcerazione. 
    4. Chiunque sia  trasferito  in  virtu'  delle  disposizioni  del
presente articolo non puo' essere perseguito penalmente,  ne'  essere
condannato, ne' essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un
provvedimento  cautelare  restrittivo   della   liberta'   personale,
rispetto a un  reato  commesso  prima  del  proprio  trasferimento  e
diverso da  quello  per  il  quale  e'  stata  inflitta  la  pena  da
eseguirsi;  inoltre,  la  sua  liberta'  personale  non  puo'  essere
limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi: 
      a. quando lo Stato di condanna lo autorizzi: in tal  caso  deve
essere presentata una richiesta di  autorizzazione,  accompagnata  da
tutti i relativi documenti  e  da  un  verbale  giudiziario  di  ogni
dichiarazione fatta dalla  persona  condannata;  l'autorizzazione  e'
concessa quando il reato per  il  quale  e'  richiesta  sarebbe  esso
stesso un reato per il  quale  puo'  essere  concessa  l'estradizione
secondo le leggi dello Stato  di  condanna  o  quando  l'estradizione
sarebbe esclusa soltanto a motivo della consistenza della pena; 
      b.  quando  la  persona  condannata,  pur   avendo   avuto   la
possibilita' di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non
lo ha  fatto  entro  i  quarantacinque  giorni  successivi  alla  sua
scarcerazione  definitiva,  oppure  se  ha  fatto  ritorno  in   tale
territorio dopo averlo lasciato. 
    5.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma  4,  lo  Stato  di
esecuzione puo' adottare qualsiasi misura necessaria  prevista  dalla
sua legge per evitare gli  effetti  giuridici  della  decorrenza  dei
termini.