Art. 12. Persone condannate e sottoposte a provvedimenti di espulsione 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', a norma delle disposizioni del presente articolo, accettare di trasferire una persona condannata senza il consenso della stessa se la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della quale detta persona non sara' piu' autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione. 2. Lo Stato di esecuzione deve dare il proprio consenso per i fini del comma 1 solo dopo avere valutato il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione quanto segue: a. una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo alla proposta di trasferirla, e b. una copia del provvedimento di espulsione o di qualsiasi altro provvedimento per effetto del quale la persona condannata non sara' piu' autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione. 4. Chiunque sia trasferito in virtu' delle disposizioni del presente articolo non puo' essere perseguito penalmente, ne' essere condannato, ne' essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della liberta' personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale e' stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua liberta' personale non puo' essere limitata per alcun motivo, eccetto nei seguenti casi: a. quando lo Stato di condanna lo autorizzi: in tal caso deve essere presentata una richiesta di autorizzazione, accompagnata da tutti i relativi documenti e da un verbale giudiziario di ogni dichiarazione fatta dalla persona condannata; l'autorizzazione e' concessa quando il reato per il quale e' richiesta sarebbe esso stesso un reato per il quale puo' essere concessa l'estradizione secondo le leggi dello Stato di condanna o quando l'estradizione sarebbe esclusa soltanto a motivo della consistenza della pena; b. quando la persona condannata, pur avendo avuto la possibilita' di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato. 5. In deroga alle disposizioni del comma 4, lo Stato di esecuzione puo' adottare qualsiasi misura necessaria prevista dalla sua legge per evitare gli effetti giuridici della decorrenza dei termini.