Art. 13. Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna 1. La presa in carico da parte delle autorita' dello Stato di esecuzione della persona condannata ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. 2. Lo Stato di condanna non puo' piu' dare esecuzione alla pena una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata.