(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
         Effetto del trasferimento per lo Stato di condanna 
 
    1. La presa in carico da parte delle  autorita'  dello  Stato  di
esecuzione  della  persona  condannata  ha  l'effetto  di  sospendere
l'esecuzione della pena nello Stato di condanna. 
    2. Lo Stato di condanna non puo' piu' dare esecuzione  alla  pena
una volta che lo Stato di esecuzione ritiene che  l'esecuzione  della
pena sia stata completata.