(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
 
        Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione 
 
    Le  autorita'  competenti  dello  Stato  di   esecuzione   devono
continuare l'esecuzione  della  pena  immediatamente  o  mediante  un
provvedimento giudiziario o  amministrativo,  secondo  le  condizioni
indicate nell'articolo 15.