(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                        Esecuzione della pena 
 
    1. Le Autorita' dello  Stato  di  esecuzione  continuano  a  dare
esecuzione alla pena nel rispetto  della  natura  giuridica  e  della
durata della pena o della misura privativa della  liberta'  personale
determinata nella sentenza dello Stato di condanna. 
    2. L'esecuzione della pena e' regolata dalla legge dello Stato di
esecuzione che e' l'unico competente ad adottare eventuali  decisioni
in materia, compresa quella  di  concedere  alla  persona  trasferita
benefici o modalita' particolari di esecuzione della pena. 
    3. Se la pena, per sua natura o durata, non e' compatibile con la
legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo, con il consenso  dello
Stato di condanna, puo' adattarla  alla  pena  prevista  dal  proprio
ordinamento per lo stesso reato o per un reato della  stessa  natura.
La pena cosi' adattata deve corrispondere,  il  piu'  possibile,  per
natura e durata a quella inflitta con  la  sentenza  dello  Stato  di
condanna. Tuttavia, la pena cosi' adattata non deve: 
      a. aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato
di condanna; 
      b. eccedere il massimo previsto  dalla  legge  dello  Stato  di
esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; 
      c. essere contraria ai principi  fondamentali  dello  Stato  di
condanna. 
    4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente di dare
esecuzione a una particolare misura inflitta ad una persona che nello
Stato di condanna e' stata giudicata non responsabile penalmente  per
il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i  due  Stati
si consultano per concordare la misura o il trattamento da  applicare
nello Stato di esecuzione al caso di specie. 
    5.  Se  la  persona  condannata  evade  prima  del  completamento
dell'esecuzione della pena, lo Stato di esecuzione adotta  le  misure
necessarie per scoprirla e arrestarla in modo da assicurare  che  sia
scontata la parte di pena residua e che tale persona  sia  perseguita
per il reato di evasione se questo e' un reato previsto  dalla  legge
dello Stato di esecuzione. Se  la  persona  ritorna  nello  Stato  di
condanna ed e' scoperta sul territorio di quest'ultimo, tale Stato e'
autorizzato a dare esecuzione alla  parte  residua  di  pena  che  la
persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.