Art. 15. Esecuzione della pena 1. Le Autorita' dello Stato di esecuzione continuano a dare esecuzione alla pena nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della liberta' personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna. 2. L'esecuzione della pena e' regolata dalla legge dello Stato di esecuzione che e' l'unico competente ad adottare eventuali decisioni in materia, compresa quella di concedere alla persona trasferita benefici o modalita' particolari di esecuzione della pena. 3. Se la pena, per sua natura o durata, non e' compatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo, con il consenso dello Stato di condanna, puo' adattarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena cosi' adattata deve corrispondere, il piu' possibile, per natura e durata a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. Tuttavia, la pena cosi' adattata non deve: a. aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna; b. eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c. essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna. 4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente di dare esecuzione a una particolare misura inflitta ad una persona che nello Stato di condanna e' stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare la misura o il trattamento da applicare nello Stato di esecuzione al caso di specie. 5. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della pena, lo Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per scoprirla e arrestarla in modo da assicurare che sia scontata la parte di pena residua e che tale persona sia perseguita per il reato di evasione se questo e' un reato previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed e' scoperta sul territorio di quest'ultimo, tale Stato e' autorizzato a dare esecuzione alla parte residua di pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.