Art. 19. Informazioni sull'esecuzione Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni in merito all'esecuzione della pena: a. quando ritiene che l'esecuzione della pena sia stata completata; b. se la persona condannata e' evasa prima che l'esecuzione della pena sia stata completata; oppure c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.