(Accordo-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                    Informazioni sull'esecuzione 
 
    Lo  Stato  di  esecuzione  fornisce  allo   Stato   di   condanna
informazioni in merito all'esecuzione della pena: 
      a.  quando  ritiene  che  l'esecuzione  della  pena  sia  stata
completata; 
      b. se la persona condannata e'  evasa  prima  che  l'esecuzione
della pena sia stata completata; oppure 
      c. se lo Stato di condanna chiede un rapporto speciale.