(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Autorita' centrali 
 
    1. Ai fini del presente Accordo, le Autorita' centrali  designate
dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di  trasferimento  di
persone condannate e comunicano tra loro direttamente. 
    2.  L'Autorita'  centrale  per  la  Repubblica  italiana  e'   il
Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria
e Drejtësisë. 
    3.  Ciascuno  Stato  contraente  notifica  all'altro,   per   via
diplomatica, ogni variazione della propria Autorita' centrale.