Art. 2. Autorita' centrali 1. Ai fini del presente Accordo, le Autorita' centrali designate dagli Stati contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano tra loro direttamente. 2. L'Autorita' centrale per la Repubblica italiana e' il Ministero della giustizia e per la Repubblica del Kosovo il Ministria e Drejtësisë. 3. Ciascuno Stato contraente notifica all'altro, per via diplomatica, ogni variazione della propria Autorita' centrale.