Art. 20. Transito 1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento di persone condannate, l'altro Stato collabora consentendo il transito attraverso il proprio territorio, purche' non vi siano ragioni di ordine pubblico che lo impediscono. 2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, attraverso le rispettive Autorita' centrali, una richiesta che indica chi e' la persona condannata in transito. La richiesta di transito deve essere accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato di transito trattiene la persona che transita in stato di custodia durante la permanenza di questa sul suo territorio. 4. La richiesta di transito non e' necessaria se il trasporto avviene per via aerea e non e' previsto uno scalo nel territorio dello Stato di transito. 5. I due Stati possono rifiutare il transito se: a) la persona condannata e' cittadina dello Stato in questione; b) il fatto per il quale e' stata inflitta la pena non costituisce reato ai sensi del suo ordinamento.