(Accordo-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                              Transito 
 
    1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per
il trasferimento  di  persone  condannate,  l'altro  Stato  collabora
consentendo il transito attraverso il proprio territorio, purche' non
vi siano ragioni di ordine pubblico che lo impediscono. 
    2. Lo  Stato  che  richiede  il  transito  invia  allo  Stato  di
transito, attraverso le rispettive Autorita' centrali, una  richiesta
che indica chi e' la persona condannata in transito. La richiesta  di
transito deve essere accompagnata da una copia  della  decisione  che
concede il trasferimento della persona condannata. 
    3. Lo Stato di transito trattiene  la  persona  che  transita  in
stato di custodia durante la permanenza di questa sul suo territorio. 
    4. La richiesta di transito non e'  necessaria  se  il  trasporto
avviene per via aerea e non e'  previsto  uno  scalo  nel  territorio
dello Stato di transito. 
    5. I due Stati possono rifiutare il transito se: 
      a) la persona condannata e' cittadina dello Stato in questione; 
      b) il fatto  per  il  quale  e'  stata  inflitta  la  pena  non
costituisce reato ai sensi del suo ordinamento.