(Accordo-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                           Lingua e spese 
 
    1. Per  l'applicazione  del  presente  Accordo,  le  informazioni
devono essere trasmesse in una delle seguenti lingue: 
      a. albanese, serbo o inglese se  rivolte  alla  Repubblica  del
Kosovo; 
      b. italiano o inglese se rivolte alla Repubblica Italiana. 
    2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2,  lettera
f), i documenti trasmessi in applicazione del  presente  Accordo  non
hanno bisogno di essere  certificati,  legalizzati  o  sottoposti  ad
altra formalita'. 
    3. Le spese sostenute in applicazione del presente Accordo sono a
carico  dello  Stato  di  esecuzione,  eccetto  le  spese   sostenute
esclusivamente nel  territorio  dello  Stato  di  condanna  e  quelle
relative al trasporto della persona condannata fino al confine  dello
Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto  aereo,  fino  alla
destinazione finale del viaggio. Gli Stati possono accordarsi in modo
specifico su casi singoli.