Art. 21. Lingua e spese 1. Per l'applicazione del presente Accordo, le informazioni devono essere trasmesse in una delle seguenti lingue: a. albanese, serbo o inglese se rivolte alla Repubblica del Kosovo; b. italiano o inglese se rivolte alla Repubblica Italiana. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera f), i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo non hanno bisogno di essere certificati, legalizzati o sottoposti ad altra formalita'. 3. Le spese sostenute in applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, eccetto le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio. Gli Stati possono accordarsi in modo specifico su casi singoli.