(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                   Composizione delle controversie 
 
    1. Ogni controversia sull'interpretazione  o  l'applicazione  del
presente Accordo deve essere risolta mediante  consultazione  tra  le
Autorita' centrali. 
    2. Se queste non raggiungono un  accordo,  la  controversia  deve
essere risolta per via diplomatica.