(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
 
              Entrata in vigore, modifica ed estinzione 
 
    1. Il presente Accordo entra in  vigore  trenta  giorni  dopo  la
ricezione della seconda delle due notifiche  mediante  le  quali  gli
Stati contraenti si informano reciprocamente che si sono concluse  le
rispettive procedure interne di ratifica. 
    2. Il presente Accordo puo' essere  modificato  in  ogni  momento
mediante un accordo scritto tra gli Stati  contraenti.  Le  modifiche
entrano in vigore in conformita' alla stessa  procedura  prevista  al
comma 1 del presente articolo e fanno parte dell'Accordo. 
    3. Il presente Accordo e' per  una  durata  illimitata.  Ciascuno
Stato contraente puo' recedere dall'Accordo  in  ogni  momento  dando
comunicazione  scritta   all'altra   Parte   per   via   diplomatica.
L'estinzione e' efficace dal centottantesimo giorno  successivo  alla
data di ricezione di tale comunicazione. La cessazione dell'efficacia
non pregiudica le procedure iniziate prima di detta estinzione. 
    Fatto a Roma, addi' 11 del mese di aprile dell'anno 2019  in  due
originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
    In caso di divergenze prevale il testo in lingua inglese. 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine
dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico