Art. 24. Entrata in vigore, modifica ed estinzione 1. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali gli Stati contraenti si informano reciprocamente che si sono concluse le rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra gli Stati contraenti. Le modifiche entrano in vigore in conformita' alla stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo e fanno parte dell'Accordo. 3. Il presente Accordo e' per una durata illimitata. Ciascuno Stato contraente puo' recedere dall'Accordo in ogni momento dando comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'estinzione e' efficace dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricezione di tale comunicazione. La cessazione dell'efficacia non pregiudica le procedure iniziate prima di detta estinzione. Fatto a Roma, addi' 11 del mese di aprile dell'anno 2019 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, albanese, serba e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze prevale il testo in lingua inglese. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico