Art. 3. Principi generali 1. Gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione riguardo al trasferimento delle persone condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Una persona condannata nel territorio di uno Stato puo', conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine puo' esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtu' del presente Accordo. 3. Il trasferimento puo' essere richiesto sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione.