(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                          Principi generali 
 
    1. Gli Stati si impegnano  a  prestarsi  reciprocamente  la  piu'
ampia  cooperazione   riguardo   al   trasferimento   delle   persone
condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 
    2. Una persona condannata  nel  territorio  di  uno  Stato  puo',
conformemente  alle  disposizioni  del   presente   Accordo,   essere
trasferita nel territorio  dell'altro  Stato  per  scontare  la  pena
inflittale. A tal fine puo' esprimere, allo Stato di condanna o  allo
Stato di esecuzione, il proprio desiderio  di  essere  trasferita  in
virtu' del presente Accordo. 
    3. Il trasferimento puo' essere  richiesto  sia  dallo  Stato  di
condanna che dallo Stato di esecuzione.