(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                   Condizioni per il trasferimento 
 
    1. Una persona condannata puo' essere trasferita  in  virtu'  del
presente Accordo unicamente alle seguenti condizioni: 
      a.  tale  persona  deve  essere  cittadina   dello   Stato   di
esecuzione; 
      b. la sentenza deve essere definitiva; 
      c. al momento della ricezione della richiesta di trasferimento,
la persona condannata deve avere ancora almeno un  anno  di  pena  da
scontare oppure la pena deve essere a tempo indeterminato; 
      d. la persona condannata, oppure il suo  legale  rappresentante
qualora uno dei due Stati lo  ritenga  necessario  in  considerazione
della sua eta' o delle  sue  condizioni  fisiche  o  psichiche,  deve
acconsentire al trasferimento, fatta eccezione per  i  casi  indicati
agli articoli 11 e 12; 
      e. le azioni o le omissioni per le quali e' stata  inflitta  la
pena devono costituire reato ai sensi  delle  leggi  dello  Stato  di
esecuzione o  costituirebbero  reato  se  fossero  commesse  nel  suo
territorio; e 
      f. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono  essere
d'accordo sul trasferimento. 
    2.  In  casi  eccezionali,  gli  Stati   possono   convenire   un
trasferimento anche se il tempo che alla persona condannata resta  da
espiare e' inferiore a quello specificato al comma 1, lettera c).