Art. 4. Condizioni per il trasferimento 1. Una persona condannata puo' essere trasferita in virtu' del presente Accordo unicamente alle seguenti condizioni: a. tale persona deve essere cittadina dello Stato di esecuzione; b. la sentenza deve essere definitiva; c. al momento della ricezione della richiesta di trasferimento, la persona condannata deve avere ancora almeno un anno di pena da scontare oppure la pena deve essere a tempo indeterminato; d. la persona condannata, oppure il suo legale rappresentante qualora uno dei due Stati lo ritenga necessario in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o psichiche, deve acconsentire al trasferimento, fatta eccezione per i casi indicati agli articoli 11 e 12; e. le azioni o le omissioni per le quali e' stata inflitta la pena devono costituire reato ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commesse nel suo territorio; e f. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essere d'accordo sul trasferimento. 2. In casi eccezionali, gli Stati possono convenire un trasferimento anche se il tempo che alla persona condannata resta da espiare e' inferiore a quello specificato al comma 1, lettera c).