Art. 5. Obbligo di fornire informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Accordo viene informata dallo Stato di condanna del contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali che derivano dal trasferimento. 2. La persona condannata e' informata per iscritto di ogni passo compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto alla sua richiesta di trasferimento se lo richiede, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.