(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                   Obbligo di fornire informazioni 
 
    1. Ogni persona condannata alla quale puo'  essere  applicato  il
presente  Accordo  viene  informata  dallo  Stato  di  condanna   del
contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali
che derivano dal trasferimento. 
    2. La persona condannata e' informata per iscritto di ogni  passo
compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto
alla sua richiesta di  trasferimento  se  lo  richiede,  mentre  deve
essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.