Art. 6. Richieste di trasferimento 1. Il trasferimento puo' essere richiesto da: a. lo Stato di condanna; b. lo Stato di esecuzione; c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui e' espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita in virtu' del presente Accordo. 2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorita' centrali designate a norma dell'articolo 2 del presente Accordo.