(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Richieste di trasferimento 
 
    1. Il trasferimento puo' essere richiesto da: 
      a. lo Stato di condanna; 
      b. lo Stato di esecuzione; 
      c. la persona condannata, o parti  terze  che  ai  sensi  delle
leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire  per  conto  della
persona condannata, mediante una  dichiarazione  scritta  indirizzata
allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui e'  espressa
la volonta' della persona condannata di essere trasferita  in  virtu'
del presente Accordo. 
    2. Le richieste e le  risposte  sono  formulate  per  iscritto  e
indirizzate alle Autorita' centrali designate a norma dell'articolo 2
del presente Accordo.