Art. 8. Consenso e relativa verifica 1. Lo Stato di condanna assicura che la persona tenuta a dare, conformemente all'articolo 3, punto 1, lettera d), il suo consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze legali che ne derivano, previo consulto con un legale indipendente. La procedura per esprimere detto consenso e' disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. 2. Prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad esprimere il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in merito alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di specie nello Stato di esecuzione, nonche' sui servizi disponibili e sui programmi in materia di liberazione. 3. Lo Stato di condanna offre allo Stato di esecuzione l'opportunita' di verificare attraverso un rappresentante consolare o altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia prestato conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo.