(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                    Consenso e relativa verifica 
 
    1. Lo Stato di condanna assicura che la persona  tenuta  a  dare,
conformemente all'articolo 3, punto 1, lettera d), il suo consenso al
trasferimento lo faccia volontariamente e  con  piena  consapevolezza
delle conseguenze legali che ne  derivano,  previo  consulto  con  un
legale indipendente. La procedura per  esprimere  detto  consenso  e'
disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. 
    2. Prima di dare il suo consenso, la persona tenuta ad  esprimere
il proprio consenso al trasferimento deve essere informata in  merito
alle condizioni carcerarie che si applicano al caso di  specie  nello
Stato di esecuzione, nonche' sui servizi disponibili e sui  programmi
in materia di liberazione. 
    3.  Lo  Stato  di  condanna  offre  allo  Stato   di   esecuzione
l'opportunita' di verificare attraverso un rappresentante consolare o
altro funzionario designato in accordo con lo  Stato  di  esecuzione,
che il consenso sia prestato conformemente alle condizioni  stabilite
nel presente articolo.