Art. 3 
 
                        Norme di adeguamento 
                      dell'ordinamento interno 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 17 (Assistenza spirituale). - 1. L'assistenza  spirituale
ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo,
con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio  1984,  che
apporta modificazioni  al  Concordato  lateranense  dell'11  febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato  e  reso
esecutivo con la legge 25  marzo  1985,  n.  121,  e'  assicurata  da
cappellani  militari,  nominati  dal   Ministro   della   difesa   su
designazione  dell'Ordinario  militare,  in  base  alle  disposizioni
stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo  III  del
libro quinto. 
  2. Le autorita' militari garantiscono  ai  cappellani  militari  la
piena liberta' nell'esercizio del  loro  ministero,  riconoscendo  la
dignita' e la natura peculiare del loro  servizio,  e  assicurano  la
disponibilita' dei luoghi e dei mezzi  necessari  per  l'assolvimento
delle loro funzioni»; 
    b) l'articolo 1533 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1533 (Direzione del servizio di assistenza spirituale). -
1. La  direzione  e  il  coordinamento  del  servizio  di  assistenza
spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale  e'
coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario  militare  puo'
avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati
maggiori di Forza armata e i Comandi generali. 
  2.  L'Ordinario  militare  e  il  Vicario  generale  militare  sono
assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale  e
di maggiore generale. 
  3. Il Vicario generale militare  sostituisce  l'Ordinario  militare
nei  casi  di  sede  vacante,  di  assenza  o  di  impedimento  e  lo
rappresenta quando non puo' personalmente intervenire. 
  4.  La  giurisdizione  ecclesiastica  dell'Ordinario  militare   si
esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile  e
femminile addetto agli ospedali militari, sul personale  delle  Forze
armate dello Stato e su quei Corpi la cui  assistenza  spirituale  e'
affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative  d'intesa
con la superiore autorita' ecclesiastica. 
  5. Il Ministro  della  difesa,  sentito  l'Ordinario  militare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se  si  tratta
del Corpo della guardia di finanza, determina con apposito decreto le
sedi ove e' prestata l'assistenza spirituale. 
  6. L'Ordinario militare individua la sede  per  ciascun  cappellano
militare, previa comunicazione all'autorita' militare competente»; 
    c) dopo l'articolo 1533 e' inserito il seguente: 
      «Art.  1533-bis  (Svolgimento  del   servizio   di   assistenza
spirituale). - 1. I cappellani militari attendono al  loro  ministero
al  fine  di  soddisfare  le  esigenze   spirituali   del   personale
individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e  dei  relativi  familiari
che intendono fruire del loro ministero,  nel  pieno  rispetto  della
liberta' religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale  nei
riguardi del personale  e  del  territorio  sottoposto  alla  propria
giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la  celebrazione  dei
riti  liturgici,  la  catechesi,  nonche'  l'organizzazione  di  ogni
opportuna attivita' pastorale,  anche  oltre  l'orario  di  servizio,
senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. 
  2.  Per  quanto  riguarda  la  materia  propriamente  spirituale  e
pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad  osservare  le  norme
sull'Ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare. 
  3. I  cappellani  militari,  previa  comunicazione  alle  autorita'
militari  competenti  da  parte  dell'Ordinario   militare,   possono
avvalersi, ai fini delle attivita' di culto, della collaborazione  di
altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per  territorio,
senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. 
  4. In caso di assenza, il cappellano  militare  e'  sostituito  dal
parroco competente per la  sede  di  servizio,  previa  comunicazione
dell'Ordinario  militare  al  comandante  della  sede,  senza   oneri
aggiuntivi per l'amministrazione. 
  5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi  di  servizio,
salva  dispensa   dell'Ordinario   militare.   L'amministrazione   di
appartenenza garantisce loro l'alloggio»; 
    d) l'articolo 1534 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1534  (Nomina  dell'Ordinario  militare  e  del  Vicario
generale). - 1. La  nomina  dell'Ordinario  militare  e  del  Vicario
generale militare  e'  effettuata,  su  designazione  rispettivamente
della Santa  Sede  e  dell'Ordinario  militare,  nel  rispetto  delle
disposizioni  concordatarie,  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  della
difesa»; 
    e) dopo l'articolo 1534 e' inserito il seguente: 
      «Art.   1534-bis   (Designazione   dei   cappellani    militari
coordinatori). - 1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori
sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. 
  2. I cappellani militari  coordinatori  assolvono  i  compiti  loro
affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono  liberamente
ai luoghi militari di loro pertinenza. 
  3.  Il  conferimento  dell'incarico  di  funzione   ai   cappellani
coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico»; 
    f) l'articolo 1535 e' abrogato; 
    g) all'articolo 1536,  comma  1,  le  parole:  «e  gli  ispettori
prestano» sono sostituite dalla seguente: «presta»; 
    h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, le parole: «e degli
ispettori» sono soppresse; 
    i) l'articolo 1539 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1539 (Cessazione dall'ufficio per limiti di eta').  -  1.
L'Ordinario  militare  e  il  Vicario   generale   militare   possono
conservare l'ufficio fino al compimento del  sessantacinquesimo  anno
di eta'»; 
    l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: « , il Vicario generale
militare e gli ispettori » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  il
Vicario generale militare »; 
    m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: « , il Vicario generale
militare e gli ispettori » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  il
Vicario generale militare »; 
    n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: « e per gli ispettori »
sono soppresse; 
    o) all'articolo 1543, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio  per  eta',
d'autorita', per infermita' o a domanda, e' collocato nella riserva o
in congedo assoluto, a seconda della idoneita'»; 
    p) l'articolo 1544 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1544 (Richiami in servizio). -  1.  Il  Vicario  generale
militare nella riserva puo' essere richiamato in servizio temporaneo,
su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del  Ministro  della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se
e' vacante il corrispondente posto organico»; 
    q) l'articolo 1545 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1545 (Collocamento in congedo assoluto). - 1. Il  Vicario
generale militare cessa di appartenere alla riserva ed  e'  collocato
in congedo assoluto al compimento del sessantottesimo anno di eta'»; 
    r) l'articolo 1546 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1546 (Gradi gerarchici). -  1.  L'ordinamento  gerarchico
dei cappellani militari e' costituito dai seguenti gradi: 
        a) secondo cappellano militare capo, assimilato di  rango  al
grado di tenente colonnello,  per  un  numero  complessivo  di  dieci
unita'; 
        b) primo cappellano militare capo,  assimilato  di  rango  al
grado di maggiore; 
        c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado  di
capitano; 
        d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al  grado
di tenente; 
        e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al
grado di sottotenente. 
  2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di  rango
ai gradi militari: 
    a) garantisce al  cappellano  militare  il  riconoscimento  della
dignita'  delle  sue  funzioni  e  consente  al  medesimo  una  piena
agibilita' delle  strutture  militari  allo  scopo  di  assolvere  il
servizio di assistenza spirituale; 
    b) comporta che il cappellano militare non puo' esercitare poteri
di comando o di  direzione,  ne'  avere  compiti  di  amministrazione
nell'ambito delle Forze armate»; 
    s) l'articolo 1547 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1547  (Stato  giuridico  e  organico).  -  1.  Lo  stato
giuridico dei cappellani militari e' costituito  dal  loro  stato  di
sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti  al
grado di cappellano militare, secondo le  disposizioni  del  presente
codice. 
  2. L'organico dei  cappellani  militari,  integrato  dall'Ordinario
militare e dal Vicario generale, e' complessivamente  determinato  in
centosessantadue unita'»; 
    t) l'articolo 1548 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1548 (Nomina). - 1. La nomina dei cappellani militari  di
complemento e' effettuata con  decreto  del  Ministro  della  difesa,
previa designazione dell'Ordinario militare»; 
    u) l'articolo 1549 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1549  (Requisiti  per  la  nomina).  -  1.  I  sacerdoti
cattolici, per poter conseguire la  nomina  al  grado  di  cappellano
militare di complemento, devono possedere il  godimento  dei  diritti
civili e politici, l'idoneita' all'incondizionato servizio militare e
non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni»; 
  v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
  z) l'articolo 1555 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1555 (Normativa penale e disciplinare). - 1. I cappellani
militari  sono  assoggettati  alla  giurisdizione   penale   militare
soltanto in caso di mobilitazione totale o  parziale  e  in  caso  di
imbarco o di servizio presso  unita'  delle  Forze  armate  dislocate
fuori del territorio nazionale. 
  2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni
disciplinari contenute in un regolamento  definito  con  decreto  del
Ministro della difesa di concerto  con  l'Ordinario  militare,  fatto
salvo quanto previsto alla sezione IX. 
  3. L'autorita' giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale
nei confronti di  un  cappellano  militare,  ne  informa  l'Ordinario
militare. 
  4. I cappellani militari non portano armi e indossano,  di  regola,
l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni  speciali  nelle
quali sia necessario indossare la divisa militare»; 
    aa) l'articolo 1559 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1559 (Nomina). -  1.  La  nomina  a  cappellano  militare
addetto   in   servizio   permanente   e'   conferita,   nei   limiti
dell'organico,  con  decreto  del  Ministro  della   difesa,   previa
designazione  dell'Ordinario  militare,  ai  cappellani  militari  di
complemento che: 
        a) presentano apposita domanda; 
        b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo
riportando la qualifica di ottimo; 
        c) non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta'»; 
    bb) all'articolo 1560, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'impiego non puo' essere interrotto, sospeso o cessare se  non
nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice»; 
    cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: «sospensione»  e'
inserita la seguente: «precauzionale»; 
    dd) l'articolo 1577 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1577 (Cause di cessazione dal servizio permanente). -  1.
Il  cappellano  militare  cessa  dal  servizio  permanente   per   il
verificarsi di una delle seguenti cause: 
        a) eta'; 
        b) infermita'; 
        c) domanda; 
        d) d'autorita', per perdita dei diritti civili o politici; 
        e) elevazione alla dignita' vescovile; 
        f) per motivi  disciplinari,  ai  sensi  dell'articolo  1599,
comma 1, lettera c); 
        g)  revoca  della  designazione   da   parte   dell'autorita'
ecclesiastica; 
        h) dimissioni dallo stato clericale,  in  applicazione  delle
norme canoniche. 
  2. Il  provvedimento  di  cessazione  dal  servizio  permanente  e'
adottato con decreto del Ministro della difesa. Se  il  provvedimento
e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. 
  3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5»; 
    ee) all'articolo 1578, comma 1, la parola: « 62° » e'  sostituita
dalla seguente: « 65° »; 
    ff) l'articolo 1581 e' abrogato; 
    gg) all'articolo 1583, comma  1,  le  parole:  «  ,  su  proposta
dell'Ordinario militare approvata dal  Ministro,  nell'interesse  del
servizio, » sono soppresse; 
    hh) l'articolo 1592 e' abrogato; 
    ii) all'articolo 1593, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  domande  per  la  nomina  a  cappellano  militare   di
complemento sono dirette all'Ordinario militare munite  dei  seguenti
documenti: 
        a) certificato di nascita; 
        b) certificato di cittadinanza italiana; 
        c) certificato di godimento dei diritti civili e politici; 
        d) certificato sanitario, rilasciato da un  ufficiale  medico
in servizio,  dal  quale  risulta  che  l'aspirante  e'  in  possesso
dell'idoneita' richiesta dall'articolo 1549»; 
    ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo: 
      1) la parola: «addetti» e' soppressa; 
      2) la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; 
    mm) all'articolo 1597, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il cappellano militare perde il grado per: 
        a) dimissioni dallo stato clericale,  in  applicazione  delle
norme canoniche; 
        b)  cessazione  dal  servizio  d'autorita'  per  perdita  dei
diritti civili o politici, ai  sensi  dell'articolo  1577,  comma  1,
lettera d); 
        c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai  sensi
degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599,  comma  1,  lettera
c)»; 
    nn) l'articolo 1599 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1599  (Sanzioni  disciplinari).   -   1.   Le   sanzioni
disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare,  in
caso di infrazione delle  regole  disciplinari  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono: 
  a) la sospensione disciplinare dall'impiego,  di  cui  all'articolo
1574; 
  b) la sospensione dalle funzioni del  grado,  di  cui  all'articolo
1589; 
  c) la cessazione dal servizio»; 
    oo) l'articolo 1601 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  1601  (Avvio  dell'inchiesta  formale).  -  1.  Ai  fini
dell'accertamento di  un'infrazione  disciplinare  che  comporta  una
delle  sanzioni  indicate  all'articolo  1599,   il   cappellano   e'
sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorita' competente,
a seconda della sede in cui si trova il cappellano»; 
    pp) all'articolo 1602: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'inchiesta formale  e'  affidata  dal  Ministro  della  difesa
all'organo competente dell'Ordinariato militare»; 
  2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
  3) al comma 4, dopo la  parola:  «  Ministro  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « , formulando una proposta motivata »; 
    qq) l'articolo 1603 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1603 (Decisioni del Ministro). - 1. Il Ministro, in  base
alle risultanze dell'inchiesta formale,  decide,  sentito  il  parere
dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere
inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599»; 
    rr) gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati; 
    ss) l'articolo 1608 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1608 (Modalita' di avanzamento). - 1. Le  promozioni  dei
cappellani militari si effettuano: 
        a)  per  anzianita'  congiunta  al  merito,  dal   grado   di
cappellano militare  di  complemento  sino  al  grado  di  cappellano
militare capo; 
        b) per merito comparativo, dal grado di  cappellano  militare
capo al grado di secondo cappellano militare capo»; 
    tt) l'articolo 1609 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1609  (Promozioni  dei  cappellani  militari).  -  1.  Le
promozioni dei cappellani militari sono  conferite  con  decreto  del
Ministro della difesa, previa  designazione  di  una  commissione  di
avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della  quale  fanno
parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari,
di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita  le  funzioni
di segretario. 
  2. I  secondi  cappellani  militari  membri  della  commissione  di
avanzamento sono nominati dal  Ministro  della  difesa,  su  proposta
dell'Ordinario militare. 
  3. Per  la  validita'  delle  deliberazioni  della  commissione  di
avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri,  compreso
l'Ordinario militare. 
  4. Il verbale di ciascuna seduta e' sottoposto all'approvazione del
Ministro  della  difesa,  il  quale  indica,   eventualmente,   quali
deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio»; 
    uu) all'articolo 1610: 
      1) al comma 1, le parole: «nei ruoli unici di cui  all'articolo
1552» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»; 
      2) al comma 2, le parole: «o dalle  funzioni  del  grado»  sono
soppresse; 
    vv) l'articolo 1611 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1611 (Forme  di  avanzamento).  -  1.  L'avanzamento  dei
cappellani militari in servizio permanente avviene: 
        a) ad  anzianita'  congiunta  al  merito,  per  il  grado  di
cappellano militare addetto; 
        b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare
capo e primo cappellano militare capo. 
  2. Le promozioni al grado superiore  dipendono  da  valutazioni  di
merito  che  hanno  a  oggetto  la  capacita'  e  l'idoneita'   degli
interessati,   secondo   il   giudizio   espresso   dagli   organismi
competenti»; 
    zz) l'articolo 1612 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1612 (Periodi di permanenza minima nel grado). -  1.  Gli
anni di anzianita'  minima  nel  grado  richiesta  per  l'inserimento
nell'aliquota di valutazione sono i seguenti: 
        a) cappellano militare addetto: cinque anni; 
        b) cappellano militare capo: dieci anni; 
        c) primo cappellano militare capo: dieci anni; 
    aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati; 
    bbb) l'articolo 1621 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1621 (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei
cappellani militari). - 1. Al personale del  servizio  di  assistenza
spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione. 
  2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto
per il grado di tenente generale. 
  3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico  di
base  degli  ufficiali  delle  Forze  armate,  secondo  il  grado  di
assimilazione. 
  4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico  di  base
degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio,
secondo il grado di assimilazione. 
  5. Ai cappellani militari sono  altresi'  corrisposte,  secondo  il
grado di assimilazione, con esclusione di  ogni  altra,  le  seguenti
indennita': 
    a) l'indennita' integrativa speciale prevista dalla legge per  il
personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione; 
    b) l'indennita' mensile di impiego operativo di base; 
    c) l'indennita' di missione disposta dalle autorita' competenti; 
    d) l'indennita' di imbarco disposta dalle autorita' competenti. 
  6. Il  cappellano  militare  non  percepisce  compensi  per  lavoro
straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni  ministeriali
in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali  obblighi
assicurativi»; 
    ccc) l'articolo 1625 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1625 (Pensioni normali e privilegiate del  personale  del
servizio di assistenza spirituale). - 1.  Per  le  pensioni  normali,
privilegiate,  ordinarie  e  di  guerra  all'Ordinario,  al   Vicario
generale  e  ai  cappellani  militari  in  servizio  permanente,   il
trattamento previdenziale segue il trattamento economico  principale,
fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di eta'
si  interrompe  ogni  progressione  di  carriera  e  di   avanzamento
economico». 
  2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo
1555 del codice  dell'ordinamento  militare,  come  sostituito  dalla
lettera z) del  comma  1  del  presente  articolo,  si  applicano  le
specifiche  disposizioni  in  materia  di  disciplina  militare   del
medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.