Art. 4 Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale 1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «sull'azione» sono sostituite dalle seguenti: «sul procedimento»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico e' arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della liberta' personale o quando e' comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando e' esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorita' ecclesiastica: a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi; b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a societa' di vita apostolica»; c) al comma 3-bis, le parole: «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».