Art. 4 
 
               Disposizioni in materia di informazione 
                 sull'avvio del procedimento penale 
 
  1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica, le parole: «sull'azione» sono sostituite  dalle
seguenti: «sul procedimento»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto  cattolico
e' arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare  limitativa
della liberta' personale o quando e' comunicata allo stesso o al  suo
difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando
e'  esercitata  l'azione  penale  nei  suoi  confronti,  il  pubblico
ministero informa, segnalando le norme che si  assumono  violate,  la
data e il luogo del fatto, la seguente autorita' ecclesiastica: 
        a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale  Segretario  di
Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari  o  emeriti,
inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i  coadiutori
e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani,
inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in  sede
vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi; 
        b)   l'ordinario   diocesano   nella    cui    circoscrizione
territoriale  ha  sede  la  procura  della  Repubblica,   quando   la
comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a  istituti
di vita consacrata o a societa' di vita apostolica»; 
        c) al comma  3-bis,  le  parole:  «nei  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».