Art. 5 Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali 1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «Art. 206-bis (Assunzione della testimonianza di cardinali). - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi puo' chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui risulta preposto. 2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. 3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3». 2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola: «Cardinali» sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica».