Art. 5 
 
                Disposizioni in materia di assunzione 
                  della testimonianza di cardinali 
 
  1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
    «Art. 206-bis (Assunzione della testimonianza di cardinali). - 1.
Se deve essere assunta la testimonianza di un  cardinale  che  svolge
una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi puo'
chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine  di
garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui  risulta
preposto. 
  2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la  Santa  Sede
il cardinale decano del Sacro  Collegio,  i  cardinali  prefetti  dei
dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il
cardinale prefetto del Supremo tribunale della  Segnatura  apostolica
ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. 
  3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo
205, comma 3». 
  2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio
decreto 18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola: «Cardinali» sono  inserite  le
seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la
Santa Sede»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede
il cardinale decano del Sacro  Collegio,  i  cardinali  prefetti  dei
dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il
cardinale prefetto del Supremo tribunale della  Segnatura  apostolica
ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica».