Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2018 Eminenza Reverendissima, ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015; al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate. La Commissione paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati: «Articolo 1. Assistenza spirituale 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, e assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare. 2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza. 3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonche' l'organizzazione di ogni opportuna attivita' pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. 4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facolta' previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorita' ecclesiastica. 5. Per cio' che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare. Articolo 2. Svolgimento dell'assistenza spirituale 1. Le autorita' militari garantiscono ai Cappellani la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignita' e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilita' dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni. 2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio. Articolo 3. Supplenze e collaborazioni I. I Cappellani, previa comunicazione alle autorita' militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attivita' di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. 2. In caso di assenza, il Cappellano e sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Articolo 4. Direzione del servizio di assistenza spirituale 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che e' nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare e coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire. Il Vicario generale e' nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare. 2. L'Ordinario militare puo' avvalersi di cinque Cappellani coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata ed i Comandi generali. I rispettivi nominativi sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. I Cappellani coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. 3. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito decreto le sedi ove sara' prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorita' militare competente. 4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2. Articolo 5. Organico e stato giuridico 1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze armate, per garantire un rapporto di proporzionalita', l'organico dei Cappellani e determinato in centosessantadue unita'. 2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignita' delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilita' delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo. 3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non puo' esercitare poteri di comando o direzione, ne' avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. Articolo 6. Assimilazione ai gradi gerarchici 1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi: a. Ordinario militare assimilato al rango di tenente generale; b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore generale; c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di tenente colonnello, per un numero complessivo massimo di dieci unita'; d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe; e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di capitano spe; f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di tenente spe; g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente di complemento. Articolo 7. Modalita' e forme di avanzamento 1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano: a. per anzianita' congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al grado di capitano spe; b. per merito comparativo dal grado di capitano al grado di' maggiore spe. 2. Il periodo di permanenza minima per la promozione e' il seguente: a. grado di sottotenente di complemento: cinque anni; b. grado di tenente: cinque anni; c. grado di capitano: dieci anni; d. grado di maggiore: dieci anni. 3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacita' e l'idoneita' dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare. Articolo 8. Rapporto di impiego 1. La nomina a Cappellano militare e' disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneita' incondizionata al servizio militare, non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni. 2. Il Cappellano militare e' titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale. 3. Il rapporto puo' essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente intesa. Articolo 9. Trattamento economico 1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica. 2. Ai Cappellani militari sono altresi' corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennita': a. l'indennita' integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico; b. l'indennita' mensile di impiego operativo di base; c. l'indennita' di' missione disposta dalle autorita' competenti; d. l'indennita' di imbarco disposto dalle autorita' competenti. 3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi. Articolo 10. Trattamento previdenziale 1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguira' il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di eta' s'interrompera' ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. Articolo 11. Disciplina militare e applicazione della giurisdizione 1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un regolamento disciplinare valido per i Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente intesa. 2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 3. L'autorita' giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare. Articolo 12. Sanzioni 1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio. 2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano e sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorita' competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano. 3. L'inchiesta formale e' affidata dal Ministero della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al ministro. 4 Il Ministro della difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano. Articolo 13. Sospensione o cessazione dell'impiego I. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare, dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, comportano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico. 2. La cessazione dall'impiego e' disposta con decreto del Ministro della difesa per le seguenti cause: a. a domanda dell'interessato; b. al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; c. per perdita dei diritti civili e politici; d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con decreto del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare; e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia dimesso dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche. Articolo 14. Disposizioni transitorie e finali 1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procedera' alla emanazione del regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. 2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V del codice dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili. 3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e negli Acta Apostolicae Sedis.» Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede. la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrera' in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa. Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico Dal Vaticano, 13 febbraio 2018 Signor Presidente del Consiglio dei ministri, Ho l'onore di riferirmi alla lettera n. 1898, del 13 febbraio 2018, del seguente tenore: «Eminenza Reverendissima, ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate. La Commissione paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati: «Articolo 1. Assistenza spirituale 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, e' assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare. 2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza. 3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonche' l'organizzazione di ogni opportuna attivita' pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. 4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facolta' previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorita' ecclesiastica. 5. Per cio' che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare. Articolo 2. Svolgimento dell'assistenza spirituale 1. Le autorita' militari garantiscono ai Cappellani la piena liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignita' e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilita' dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni. 2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio. Articolo 3. Supplenze e collaborazioni 1. I Cappellani, previa comunicazione alle autorita' militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attivita' di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. 2. In caso di assenza, il Cappellano e' sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Articolo 4. Direzione del servizio di assistenza spirituale 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che e' nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare e' coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire. Il Vicario generale e' nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare. 2. L'Ordinario militare puo' avvalersi di cinque Cappellani coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata ed i Comandi generali. I rispettivi nominativi sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. I Cappellani coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. 3. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito decreto le sedi ove sara' prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorita' militare competente. 4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2. Articolo 5. Organico e stato giuridico 1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze armate, per garantire un rapporto di proporzionalita', l'organico dei Cappellani e' determinato in centosessantadue unita'. 2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignita' delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilita' delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo. 3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non puo' esercitare poteri di comando o direzione, ne' avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. Articolo 6. Assimilazione ai gradi gerarchici 1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi: a. Ordinario militare assimilato al rango di tenente generale; b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore generale; c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di tenente colonnello, per un numero complessivo massimo di dieci unita'; d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe; e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di capitano spe; f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di tenente spe; g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente di complemento. Articolo 7. Modalita' e forme di avanzamento 1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano: a. per anzianita' congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al grado di capitano spe; b. per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore spe. 2. Il periodo di permanenza minima per la promozione e' il seguente: a. grado di sottotenente di complemento: cinque anni; b. grado di tenente: cinque anni; c. grado di capitano: dieci anni; d. grado di maggiore: dieci anni. 3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacita' e l'idoneita' dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare. Articolo 8. Rapporto di impiego 1. La nomina a Cappellano militare e' disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneita' incondizionata al servizio militare, non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni. 2. Il Cappellano militare e' titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale. 3. Il rapporto puo' essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente Intesa. Articolo 9. Trattamento economico 1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica. 2. Ai Cappellani militari sono altresi' corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennita': a. l'indennita' integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico; b. l'indennita' mensile di impiego operativo di base; c. l'indennita' di missione disposta dalle autorita' competenti; d. l'indennita' di imbarco disposto dalle autorita' competenti. 3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi. Articolo 10. Trattamento previdenziale 1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguira' il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di eta' s'interrompera' ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. Articolo 11. Disciplina militare e applicazione della giurisdizione 1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un regolamento disciplinare valido per i Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente Intesa. 2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso Unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 3. L'autorita' giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare. Articolo 12. Sanzioni 1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio. 2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano e' sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorita' competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano. 3. L'inchiesta formale e' affidata dal Ministero della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al Ministro. 4. Il Ministro della difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano. Articolo 13. Sospensione o cessazione dell'impiego 1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, comportano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico. 2. La cessazione dall'impiego e' disposta con decreto del Ministro della difesa per le seguenti cause: a. a domanda dell'interessato; b. al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; c. per perdita dei diritti civili e politici; d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con decreto del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare; e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia dimesso dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche. Articolo 14. Disposizioni transitorie e finali 1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procedera' alla emanazione del regolamento di disciplina di cui all'art. 11, comma 1. 2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V, del Codice dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili. 3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e negli Acta Apostolicae Sedis.» Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrera' in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa. In riferimento alla Sua Lettera di cui sopra, ho l'onore di parteciparle che la Santa Sede concorda su quanto e' in essa rappresentato. Voglia gradire, Signor Presidente del Consiglio dei ministri, con il mio deferente saluto l'espressione della mia piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico