(Scambio di lettere)
     Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2018 
    Eminenza Reverendissima, 
    ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il  18
dicembre 2017 dalla Commissione  paritetica,  istituita  dal  Governo
italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno
2015 e 23 ottobre 2015; al fine di dare  attuazione  alla  previsione
dell'articolo  11  dell'Accordo  di  modificazione   del   Concordato
Lateranense, firmato a Roma il 18  febbraio  1984  e  ratificato  con
legge 25 marzo 1985, n. 121, con  specifico  riguardo  all'assistenza
spirituale alle Forze armate. 
    La Commissione paritetica ha esaminato la  problematica  relativa
alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza  spirituale
alle Forze armate, ed  ha  approvato  il  testo  dell'Intesa  di  cui
all'articolo 11 dell'Accordo del 1984  nei  termini  qui  di  seguito
formulati: 
«Articolo 1. Assistenza spirituale 
    1.  L'assistenza  spirituale  ai  militari  cattolici,   di   cui
all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984,  e
assicurata da  Cappellani  nominati  dal  Ministro  della  difesa  su
designazione dell'Ordinario militare. 
    2. I  Cappellani  attendono  al  proprio  ministero  al  fine  di
soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate,  dei
Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture  militari  e
dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero,  nel
pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza. 
    3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma
2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in
preparazione ai sacramenti, la formazione  cristiana  delle  persone,
nonche' l'organizzazione di ogni opportuna attivita' pastorale, anche
oltre   l'orario   di   servizio,   senza   oneri   aggiuntivi    per
l'amministrazione. 
    4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni  di
parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di
tali funzioni, esercitano le facolta' previste dal Codice di  diritto
canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorita' ecclesiastica. 
    5. Per cio' che riguarda la  materia  propriamente  spirituale  e
pastorale,  i  Cappellani  sono  tenuti   ad   osservare   le   norme
dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare. 
Articolo 2. Svolgimento dell'assistenza spirituale 
    1. Le autorita' militari  garantiscono  ai  Cappellani  la  piena
liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la  dignita'
e  la  natura  peculiare  del  loro   servizio,   e   assicurano   la
disponibilita' dei luoghi e dei mezzi  necessari  per  l'assolvimento
delle loro funzioni. 
    2. I Cappellani risiedono in una delle sedi  di  servizio,  salva
dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione  di  appartenenza
garantisce loro l'alloggio. 
Articolo 3. Supplenze e collaborazioni 
    I. I Cappellani, previa  comunicazione  alle  autorita'  militari
competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle  attivita'
di culto, possono avvalersi della collaborazione di  altri  sacerdoti
in servizio della Diocesi  competente  per  territorio,  senza  oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione. 
    2. In caso di assenza, il Cappellano  e  sostituito  dal  parroco
competente  per   la   sede   di   servizio,   previa   comunicazione
dell'Ordinario  militare  al  Comandante  della  sede,  senza   oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione. 
Articolo 4. Direzione del servizio di assistenza spirituale 
    1. La direzione e il coordinamento  del  servizio  di  assistenza
spirituale  spetta  all'Ordinario  militare,  che  e'  nominato   dal
Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. 
    L'Ordinario militare e coadiuvato dal Vicario generale  militare,
il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di  impedimento  e
lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire. 
    Il Vicario generale e' nominato dal Presidente  della  Repubblica
su designazione dell'Ordinario militare. 
    2. L'Ordinario  militare  puo'  avvalersi  di  cinque  Cappellani
coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata ed  i  Comandi
generali. I  rispettivi  nominativi  sono  comunicati  dall'Ordinario
militare  al  Ministro  della  difesa.  I   Cappellani   coordinatori
assolvono i compiti loro affidati  dall'Ordinario  militare.  A  tale
fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. 
    3.  Il  Ministro  della  difesa,  sentito  l'Ordinario  militare,
determina  con  apposito  decreto  le   sedi   ove   sara'   prestata
l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo  quanto  previsto
dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun  Cappellano  militare,
previa comunicazione all'Autorita' militare competente. 
    4. L'Ordinario militare esercita le proprie  funzioni  episcopali
nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e  del  personale  di
cui all'articolo 1, comma 2. 
Articolo 5. Organico e stato giuridico 
    1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze  armate,  per
garantire un rapporto di proporzionalita', l'organico dei  Cappellani
e determinato in centosessantadue unita'. 
    2. Nell'intento di garantire che al Cappellano  sia  riconosciuta
la dignita' delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilita'
delle  strutture  militari  allo  scopo  di  assolvere  il   servizio
ministeriale, si stabilisce l'attribuzione,  per  assimilazione,  dei
gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo. 
    3. L'assimilazione ai gradi comporta che il  Cappellano  militare
non puo' esercitare poteri di comando o direzione, ne' avere  compiti
di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. 
    Conseguentemente, i Cappellani non  portano  armi,  indossano  di
regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni  speciali
nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. 
Articolo 6. Assimilazione ai gradi gerarchici 
    1. I Cappellani militari sono assimilati,  secondo  una  autonoma
tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi: 
      a. Ordinario militare assimilato al rango di tenente generale; 
      b. Vicario generale militare assimilato al  rango  di  Maggiore
generale; 
      c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di  tenente
colonnello, per un numero complessivo massimo di dieci unita'; 
      d. Primo Cappellano  militare  capo,  assimilato  al  grado  di
Maggiore spe; 
      e. Cappellano militare capo, assimilato al  rango  di  capitano
spe; 
      f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di  tenente
spe; 
      g. Cappellano militare di complemento, assimilato al  grado  di
sottotenente di complemento. 
Articolo 7. Modalita' e forme di avanzamento 
    1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano: 
      a.  per  anzianita'  congiunta  al   merito,   dal   grado   di
sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal  grado  di
tenente spe al grado di capitano spe; 
      b. per merito comparativo dal grado di capitano  al  grado  di'
maggiore spe. 
    2. Il periodo di  permanenza  minima  per  la  promozione  e'  il
seguente: 
      a. grado di sottotenente di complemento: cinque anni; 
      b. grado di tenente: cinque anni; 
      c. grado di capitano: dieci anni; 
      d. grado di maggiore: dieci anni. 
    3. Le promozioni al grado superiore dipendono da  valutazioni  di
merito, che hanno ad oggetto la capacita' e l'idoneita' dei  soggetti
interessati, secondo il giudizio espresso  dagli  organismi  militari
competenti, di concerto con l'Ordinario militare. 
Articolo 8. Rapporto di impiego 
    1. La nomina a Cappellano militare e'  disposta  su  designazione
dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili
e politici, avere l'idoneita' incondizionata  al  servizio  militare,
non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni. 
    2. Il Cappellano militare e' titolare di rapporto di impiego  che
consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale. 
    3. Il rapporto puo' essere interrotto, sospeso, o  cessare,  solo
in base alle disposizioni della presente intesa. 
Articolo 9. Trattamento economico 
    1. Ai Cappellani militari compete  il  trattamento  economico  di
base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo  il  grado
di assimilazione, con la relativa progressione economica. 
    2.  Ai  Cappellani  militari  sono  altresi'   corrisposte,   con
esclusione di ogni altra, le seguenti indennita': 
      a. l'indennita' integrativa  speciale  prevista  per  legge  ai
lavoratori del comparto pubblico; 
      b. l'indennita' mensile di impiego operativo di base; 
      c.  l'indennita'  di'   missione   disposta   dalle   autorita'
competenti; 
      d. l'indennita' di imbarco disposto dalle autorita' competenti. 
    3. Il Cappellano militare  non  percepisce  compensi  per  lavoro
straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni  ministeriali
in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali  obblighi
assicurativi. 
Articolo 10. Trattamento previdenziale 
    1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di  guerra,
all'Ordinario, al  Vicario  generale  e  ai  Cappellani  militari  in
servizio  permanente,  il  trattamento  previdenziale   seguira'   il
trattamento  economico  principale,  fermo  restando   che   con   la
cessazione  dal  servizio  al   sessantacinquesimo   anno   di   eta'
s'interrompera'  ogni  progressione  di  carriera  e  di  avanzamento
economico. 
Articolo 11. Disciplina militare e applicazione della giurisdizione 
    1. I Cappellani  militari  non  sono  soggetti  al  codice  e  al
regolamento di disciplina militare. Con decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto  con  l'Ordinario  militare,  viene  definito  un
regolamento disciplinare valido per i Cappellani  militari,  che  sia
compatibile con la loro  funzione  e  con  le  norme  della  presente
intesa. 
    2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione  penale
militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di
imbarco e di servizio presso  unita'  delle  Forze  armate  dislocate
fuori del territorio nazionale. 
    3. L'autorita' giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale
nei confronti di  un  Cappellano  militare,  ne  informa  l'Ordinario
militare. 
Articolo 12. Sanzioni 
    1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei  doveri
di servizio,  sono  applicate  ai  Cappellani  militari  le  seguenti
sanzioni: 
      a) la sospensione disciplinare dall'impiego; 
      b) la sospensione dalle funzioni; 
      c) la cessazione dal servizio. 
    2. Ai fini dell'accertamento di  un'infrazione  disciplinare  che
comporti una delle sanzioni indicate al  comma  1,  il  Cappellano  e
sottoposto  ad   inchiesta   formale   su   rapporto   dell'Autorita'
competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano. 
    3. L'inchiesta formale e' affidata  dal  Ministero  della  difesa
all'organo competente dell'Ordinariato militare, il quale,  all'esito
dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti  all'interessato,
formula una proposta motivata al ministro. 
    4  Il  Ministro  della  difesa,  sulla  base   delle   risultanze
dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da  infliggere
al Cappellano. 
Articolo 13. Sospensione o cessazione dell'impiego 
    I. Le sanzioni  disciplinari  ecclesiastiche  che  sospendono  il
Cappellano militare, dall'esercizio totale o parziale  del  ministero
sacerdotale,  comportano  di  diritto,  per  il  tempo   della   loro
efficacia,  la   sospensione   dall'impiego,   con   privazione   del
trattamento economico. 
    2.  La  cessazione  dall'impiego  e'  disposta  con  decreto  del
Ministro della difesa per le seguenti cause: 
      a. a domanda dell'interessato; 
      b. al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; 
      c. per perdita dei diritti civili e politici; 
      d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con  decreto  del
Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare; 
      e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorita'
ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia  dimesso
dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche. 
Articolo 14. Disposizioni transitorie e finali 
    1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme,  si
procedera' alla emanazione  del  regolamento  di  disciplina  di  cui
all'art. 11, comma 1. 
    2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di  avere
efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro  V  del  codice
dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e
regolamentari con esse incompatibili. 
    3. Le presenti norme entrano  in  vigore  nell'ordinamento  dello
Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione,  in  pari  data,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  negli  Acta  Apostolicae
Sedis.» 
    Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede.  la  presente
Lettera e la Lettera  di  risposta  di  uguale  tenore  costituiranno
un'Intesa attuativa  dell'articolo  11  dell'Accordo  del  1984,  che
entrera'  in  vigore  secondo  quanto   previsto   dall'articolo   14
dell'Intesa stessa. 
    Mi avvalgo dell'occasione per  rinnovare  all'Eminenza  Vostra  i
sensi della mia piu' alta considerazione. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                                       Dal Vaticano, 13 febbraio 2018 
    Signor Presidente del Consiglio dei ministri, 
    Ho l'onore di riferirmi alla lettera n.  1898,  del  13  febbraio
2018, del seguente tenore: 
      «Eminenza Reverendissima, 
    ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il  18
dicembre 2017 dalla Commissione  paritetica,  istituita  dal  Governo
italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno
2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare  attuazione  alla  previsione
dell'articolo  11  dell'Accordo  di  modificazione   del   Concordato
Lateranense, firmato a Roma il 18  febbraio  1984  e  ratificato  con
legge 25 marzo 1985, n. 121, con  specifico  riguardo  all'assistenza
spirituale alle Forze armate. 
    La Commissione paritetica ha esaminato la  problematica  relativa
alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza  spirituale
alle Forze armate, ed  ha  approvato  il  testo  dell'Intesa  di  cui
all'articolo 11 dell'Accordo del 1984  nei  termini  qui  di  seguito
formulati: 
«Articolo 1. Assistenza spirituale 
    1.  L'assistenza  spirituale  ai  militari  cattolici,   di   cui
all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, e'
assicurata da  Cappellani  nominati  dal  Ministro  della  difesa  su
designazione dell'Ordinario militare. 
    2. I  Cappellani  attendono  al  proprio  ministero  al  fine  di
soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate,  dei
Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture  militari  e
dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero,  nel
pieno rispetto della liberta' religiosa e di coscienza. 
    3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma
2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in
preparazione ai sacramenti, la formazione  cristiana  delle  persone,
nonche' l'organizzazione di ogni opportuna attivita' pastorale, anche
oltre   l'orario   di   servizio,   senza   oneri   aggiuntivi    per
l'Amministrazione. 
    4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni  di
parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di
tali funzioni, esercitano le facolta' previste dal Codice di  diritto
canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorita' ecclesiastica. 
    5. Per cio' che riguarda la  materia  propriamente  spirituale  e
pastorale,  i  Cappellani  sono  tenuti   ad   osservare   le   norme
dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare. 
Articolo 2. Svolgimento dell'assistenza spirituale 
    1. Le autorita' militari  garantiscono  ai  Cappellani  la  piena
liberta' nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la  dignita'
e  la  natura  peculiare  del  loro   servizio,   e   assicurano   la
disponibilita' dei luoghi e dei mezzi  necessari  per  l'assolvimento
delle loro funzioni. 
    2. I Cappellani risiedono in una delle sedi  di  servizio,  salva
dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione  di  appartenenza
garantisce loro l'alloggio. 
Articolo 3. Supplenze e collaborazioni 
    1. I Cappellani, previa  comunicazione  alle  autorita'  militari
competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle  attivita'
di culto, possono avvalersi della collaborazione di  altri  sacerdoti
in servizio della Diocesi  competente  per  territorio,  senza  oneri
aggiuntivi per l'Amministrazione. 
    2. In caso di assenza, il Cappellano e'  sostituito  dal  parroco
competente  per   la   sede   di   servizio,   previa   comunicazione
dell'Ordinario  militare  al  Comandante  della  sede,  senza   oneri
aggiuntivi per l'amministrazione. 
Articolo 4. Direzione del servizio di assistenza spirituale 
    1. La direzione e il coordinamento  del  servizio  di  assistenza
spirituale  spetta  all'Ordinario  militare,  che  e'  nominato   dal
Presidente  della  Repubblica  su  designazione  della  Santa   Sede.
L'Ordinario militare e' coadiuvato dal Vicario generale militare,  il
quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento  e  lo
rappresenta quando non puo'  personalmente  intervenire.  Il  Vicario
generale e' nominato dal Presidente della Repubblica su  designazione
dell'Ordinario militare. 
    2. L'Ordinario  militare  puo'  avvalersi  di  cinque  Cappellani
coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata ed  i  Comandi
generali. I  rispettivi  nominativi  sono  comunicati  dall'Ordinario
militare  al  Ministro  della  difesa.  I   Cappellani   coordinatori
assolvono i compiti loro affidati  dall'Ordinario  militare.  A  tale
fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. 
    3.  Il  Ministro  della  difesa,  sentito  l'Ordinario  militare,
determina  con  apposito  decreto  le   sedi   ove   sara'   prestata
l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo  quanto  previsto
dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun  Cappellano  militare,
previa comunicazione all'Autorita' militare competente. 
    4. L'Ordinario militare esercita le proprie  funzioni  episcopali
nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e  del  personale  di
cui all'articolo 1, comma 2. 
Articolo 5. Organico e stato giuridico 
    1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze  armate,  per
garantire un rapporto di proporzionalita', l'organico dei  Cappellani
e' determinato in centosessantadue unita'. 
    2. Nell'intento di garantire che al Cappellano  sia  riconosciuta
la dignita' delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilita'
delle  strutture  militari  allo  scopo  di  assolvere  il   servizio
ministeriale, si stabilisce l'attribuzione,  per  assimilazione,  dei
gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo. 
    3. L'assimilazione ai gradi comporta che il  Cappellano  militare
non puo' esercitare poteri di comando o direzione, ne' avere  compiti
di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. 
    Conseguentemente, i Cappellani non  portano  armi,  indossano  di
regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni  speciali
nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. 
Articolo 6. Assimilazione ai gradi gerarchici 
    1. I Cappellani militari sono assimilati,  secondo  una  autonoma
tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi: 
      a. Ordinario militare assimilato al rango di tenente generale; 
      b. Vicario generale militare assimilato al  rango  di  Maggiore
generale; 
      c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di  tenente
colonnello, per un numero complessivo massimo di dieci unita'; 
      d. Primo Cappellano  militare  capo,  assimilato  al  grado  di
Maggiore spe; 
      e. Cappellano militare capo, assimilato al  rango  di  capitano
spe; 
      f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di  tenente
spe; 
      g. Cappellano militare di complemento, assimilato al  grado  di
sottotenente di complemento. 
Articolo 7. Modalita' e forme di avanzamento 
    1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano: 
      a.  per  anzianita'  congiunta  al   merito,   dal   grado   di
sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal  grado  di
tenente spe al grado di capitano spe; 
      b. per merito comparativo dal grado di  capitano  al  grado  di
maggiore spe. 
    2. Il periodo di  permanenza  minima  per  la  promozione  e'  il
seguente: 
      a. grado di sottotenente di complemento: cinque anni; 
      b. grado di tenente: cinque anni; 
      c. grado di capitano: dieci anni; 
      d. grado di maggiore: dieci anni. 
    3. Le promozioni al grado superiore dipendono da  valutazioni  di
merito, che hanno ad oggetto la capacita' e l'idoneita' dei  soggetti
interessati, secondo il giudizio espresso  dagli  organismi  militari
competenti, di concerto con l'Ordinario militare. 
Articolo 8. Rapporto di impiego 
    1. La nomina a Cappellano militare e'  disposta  su  designazione
dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili
e politici, avere l'idoneita' incondizionata  al  servizio  militare,
non avere meno di ventotto anni e piu' di quaranta anni. 
    2. Il Cappellano militare e' titolare di rapporto di impiego  che
consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale. 
    3. Il rapporto puo' essere interrotto, sospeso, o  cessare,  solo
in base alle disposizioni della presente Intesa. 
Articolo 9. Trattamento economico 
    1. Ai Cappellani militari compete  il  trattamento  economico  di
base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo  il  grado
di assimilazione, con la relativa progressione economica. 
    2.  Ai  Cappellani  militari  sono  altresi'   corrisposte,   con
esclusione di ogni altra, le seguenti indennita': 
      a. l'indennita' integrativa  speciale  prevista  per  legge  ai
lavoratori del comparto pubblico; 
      b. l'indennita' mensile di impiego operativo di base; 
      c.  l'indennita'   di   missione   disposta   dalle   autorita'
competenti; 
      d. l'indennita' di imbarco disposto dalle autorita' competenti. 
    3. Il Cappellano militare  non  percepisce  compensi  per  lavoro
straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni  ministeriali
in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali  obblighi
assicurativi. 
Articolo 10. Trattamento previdenziale 
    1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di  guerra,
all'Ordinario, al  Vicario  generale  e  ai  Cappellani  militari  in
servizio  permanente,  il  trattamento  previdenziale   seguira'   il
trattamento  economico  principale,  fermo  restando   che   con   la
cessazione  dal  servizio  al   sessantacinquesimo   anno   di   eta'
s'interrompera'  ogni  progressione  di  carriera  e  di  avanzamento
economico. 
Articolo 11. Disciplina militare e applicazione della giurisdizione 
    1. I Cappellani  militari  non  sono  soggetti  al  codice  e  al
regolamento di disciplina militare. Con decreto  del  Ministro  della
difesa, di concerto  con  l'Ordinario  militare,  viene  definito  un
regolamento disciplinare valido per i Cappellani  militari,  che  sia
compatibile con la loro  funzione  e  con  le  norme  della  presente
Intesa. 
    2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione  penale
militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di
imbarco e di servizio presso  Unita'  delle  Forze  armate  dislocate
fuori del territorio nazionale. 
    3. L'autorita' giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale
nei confronti di  un  Cappellano  militare,  ne  informa  l'Ordinario
militare. 
Articolo 12. Sanzioni 
    1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei  doveri
di servizio,  sono  applicate  ai  Cappellani  militari  le  seguenti
sanzioni: 
      a) la sospensione disciplinare dall'impiego; 
      b) la sospensione dalle funzioni; 
      c) la cessazione dal servizio. 
    2. Ai fini dell'accertamento di  un'infrazione  disciplinare  che
comporti una delle sanzioni indicate al comma  1,  il  Cappellano  e'
sottoposto  ad   inchiesta   formale   su   rapporto   dell'Autorita'
competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano. 
    3. L'inchiesta formale e' affidata  dal  Ministero  della  difesa
all'organo competente dell'Ordinariato militare, il quale,  all'esito
dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti  all'interessato,
formula una proposta motivata al Ministro. 
    4.  Il  Ministro  della  difesa,  sulla  base  delle   risultanze
dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da  infliggere
al Cappellano. 
Articolo 13. Sospensione o cessazione dell'impiego 
    1. Le sanzioni  disciplinari  ecclesiastiche  che  sospendono  il
Cappellano militare dall'esercizio totale o  parziale  del  ministero
sacerdotale,  comportano  di  diritto,  per  il  tempo   della   loro
efficacia,  la   sospensione   dall'impiego,   con   privazione   del
trattamento economico. 
    2.  La  cessazione  dall'impiego  e'  disposta  con  decreto  del
Ministro della difesa per le seguenti cause: 
      a. a domanda dell'interessato; 
      b. al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; 
      c. per perdita dei diritti civili e politici; 
      d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con  decreto  del
Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare; 
      e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorita'
ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia  dimesso
dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche. 
Articolo 14. Disposizioni transitorie e finali 
    1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme,  si
procedera' alla emanazione  del  regolamento  di  disciplina  di  cui
all'art. 11, comma 1. 
    2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di  avere
efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V,  del  Codice
dell'Ordinamento militare e tutte le altre disposizioni legislative e
regolamentari con esse incompatibili. 
    3. Le presenti norme entrano  in  vigore  nell'ordinamento  dello
Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione,  in  pari  data,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  negli  Acta  Apostolicae
Sedis.» 
    Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede,  la  presente
Lettera e la Lettera  di  risposta  di  uguale  tenore  costituiranno
un'Intesa attuativa  dell'articolo  11  dell'Accordo  del  1984,  che
entrera'  in  vigore  secondo  quanto   previsto   dall'articolo   14
dell'Intesa stessa. 
    In riferimento alla Sua Lettera  di  cui  sopra,  ho  l'onore  di
parteciparle che  la  Santa  Sede  concorda  su  quanto  e'  in  essa
rappresentato. 
    Voglia gradire, Signor Presidente del Consiglio dei ministri, con
il  mio  deferente  saluto  l'espressione   della   mia   piu'   alta
considerazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico