(Accordo di cooperazione-art. 10)
                             Articolo 10 
                    Controllo delle esportazioni 
 
    1. Al fine di garantire l'applicazione,  tra  le  parti,  di  una
politica  uniforme  di  controllo  delle  esportazioni   e   di   non
proliferazione concernente i  programmi  europei  GNSS,  la  Svizzera
adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione
e conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali,  misure
di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle
tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati  o  modificati
per i programmi europei GNSS. Tali misure garantiscono un livello  di
controllo delle esportazioni e di non  proliferazione  equivalente  a
quello dell'Unione europea. 
    2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa
essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle  esportazioni
e di non proliferazione di cui al paragrafo 1 del presente  articolo,
si applica la procedura dell'articolo 22.