Articolo 11 Sviluppo del commercio e del mercato 1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare e nell'apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale nell'Unione europea e in Svizzera, ivi inclusi gli elementi locali di Galileo e le applicazioni pertinenti ai programmi europei GNSS. 2. Ai fini del paragrafo 1, le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attivita' di navigazione satellitare Galileo, individuano gli ostacoli potenziali all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano le misure adeguate per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, le entita' delle parti possono utilizzare il futuro forum degli utenti GNSS. 4. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti discendenti dall'accordo che istituisce l'OMC.