(Accordo di cooperazione-art. 11)
                             Articolo 11 
                Sviluppo del commercio e del mercato 
 
    1. Le parti incoraggiano il commercio e  gli  investimenti  nelle
infrastrutture di navigazione satellitare e nell'apparecchiatura  per
il posizionamento, la navigazione  e  la  temporizzazione  a  livello
globale nell'Unione europea e in Svizzera, ivi inclusi  gli  elementi
locali di Galileo e le applicazioni pertinenti ai  programmi  europei
GNSS. 
    2.  Ai  fini  del   paragrafo   1,   le   parti   promuovono   la
sensibilizzazione  del  pubblico  alle   attivita'   di   navigazione
satellitare   Galileo,   individuano    gli    ostacoli    potenziali
all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano le misure  adeguate
per agevolare tale espansione. 
    3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli
utenti, le entita' delle parti possono  utilizzare  il  futuro  forum
degli utenti GNSS. 
    4. Il presente accordo non pregiudica i diritti  e  gli  obblighi
delle parti discendenti dall'accordo che istituisce l'OMC.