Articolo 12 Norme, certificazione e misure di regolamentazione 1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le parti sostengono congiuntamente, in particolare, lo sviluppo di norme Galileo e EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilita' con altri GNSS. Uno degli obiettivi di tale coordinamento consiste nel promuovere l'uso ampio ed innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la temporizzazione. Le parti creano condizioni favorevoli allo sviluppo delle applicazioni Galileo. 2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, ove opportuno, per tutte le questioni attinenti il GNSS che si presentano in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT. 3. Le parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS europeo non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni nazionali si basano su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti. 4. Le parti adottano le necessarie misure di regolamentazione per consentire un utilizzo completo dei ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale riguardo, la Svizzera accorda a Galileo, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri sistemi di servizi di radionavigazione via satellite simili.