(Accordo di cooperazione-art. 13)
                             Articolo 13 
                              Sicurezza 
 
    1. Al fine di proteggere i programmi  europei  GNSS  da  minacce,
quali abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili, le parti prendono
tutte le iniziative praticabili  per  garantire  la  continuita',  la
sicurezza e la protezione dei  servizi  di  navigazione  satellitare,
delle  relative  infrastrutture  e  delle  attivita'   critiche   sui
rispettivi territori, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2. 
    2. Ai  fini  del  paragrafo  1,  la  Svizzera  adotta  e  applica
tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e  conformemente
alla legislazione e alle procedure nazionali, misure che garantiscano
un  grado  di  sicurezza  e  di  protezione  equivalente   a   quello
dell'Unione europea in tema di tutela, controllo e gestione di  beni,
informazioni e tecnologie sensibili dei programmi  europei  GNSS  nei
confronti di minacce e divulgazione indesiderata. 
    3. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa
essere ottenuto un grado di sicurezza equivalente di cui al paragrafo
2 del presente articolo, si applica la procedura dell'articolo 22.