Articolo 14 Scambio di informazioni classificate 1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono conformemente all'accordo di sicurezza e alle relative modalita' di attuazione. 2. La Svizzera puo' scambiare informazioni classificate recanti contrassegno di classificazione nazionale e relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a tal fine. 3. Le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta lo scambio di informazioni classificate relative al programma Galileo tra tutte le parti.