(Accordo di cooperazione-art. 14)
                             Articolo 14 
                Scambio di informazioni classificate 
 
    1.  Lo  scambio  e  la  tutela   di   informazioni   classificate
dell'Unione europea avvengono conformemente all'accordo di  sicurezza
e alle relative modalita' di attuazione. 
    2. La Svizzera puo' scambiare informazioni  classificate  recanti
contrassegno di classificazione nazionale  e  relative  ai  programmi
europei GNSS con gli Stati membri con i  quali  ha  concluso  accordi
bilaterali a tal fine. 
    3. Le parti si sforzano di istituire un quadro giuridico ampio  e
coerente  che  permetta  lo  scambio  di  informazioni   classificate
relative al programma Galileo tra tutte le parti.