(Accordo di cooperazione-art. 16)
                             Articolo 16 
             Partecipazione all'agenzia del GNSS europeo 
 
    La Svizzera  ha  diritto  di  partecipare  all'agenzia  del  GNSS
europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in  un  accordo
tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono  avviati  non
appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso  e  le
necessarie  procedure  da  parte  dell'Unione  europea  siano   state
completate.